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P2B Regulation – How to adapt Platform services and Search Engines
2 Agosto 2020
- Mediazione
- Distribuzione
- eCommerce
Summary: Since 12 July 2020, new rules apply for platform service providers and search engine operators – irrespective of whether they are established in the EU or not. The transition period has run out. This article provides checklists for platform service providers and search engine operators on how to adapt their services to the Regulation (EU) 2019/1150 on the promotion of fairness and transparency for commercial users of online intermediation services – the P2B Regulation.
The P2B Regulation applies to platform service providers and search engine operators, wherever established, provided only two conditions are met:
(i) the commercial users (for online intermediation services) or the users with a company website (for online search engines) are established in the EU; and
(ii) the users offer their goods/services to consumers located in the EU for at least part of the transaction.
Accordingly, there is a need for adaption for:
- Online intermediation services, e.g. online marketplaces, app stores, hotel and other travel booking portals, social media, and
- Online search engines.
The P2B Regulation applies to platforms in the P2B2C business in the following constellation (i.e. pure B2B platforms are exempt):
Provider -> Business -> Consumer
The article follows up on the introduction to the P2B Regulation here and the detailed analysis of mediation as method of dispute resolution here.
Checklist how to adapt the general terms and conditions of platform services
Online intermediation services must adapt their general terms and conditions – defined as (i) conditions / provisions that regulate the contractual relationship between the provider of online intermediation services and their business users and (ii) are unilaterally determined by the provider of online intermediation services.
The checklist shows the new main requirements to be observed in the general terms and conditions (“GTC”):
- Draft them in plain and intelligible language (Article 3.1 a)
- Make them easily available at any time (also before conclusion of contract) (Article 3.1 b)
- Inform on reasons for suspension / termination (Article 3.1 c)
- Inform on additional sales channels or partner programs (Article 3.1 d)
- Inform on the effects of the GTC on the IP rights of users (Article 3.1 e)
- Inform on (any!) changes to the GTC on a durable medium, user has the right of termination (Article 3.2)
- Inform on main parameters and relative importance in the ranking (incl. possible influence of remuneration), without algorithms or business secrets (Article 5.1, 5.3, 5.5)
- Inform on the type of any ancillary goods/services offered and any entitlement/condition that users offer their own goods/services (Article 6)
- Inform on possible differentiated treatment of goods / services of the provider or individual users towards other users (Article 7.1, 7.2, 7.3)
- No retroactive changes to the GTC (Article 8a)
- Inform on conditions under which users can terminate contract (Article 8b)
- Inform on available or non-available technical and contractual access to information that the Service maintains after contract termination (Article 8c)
- Inform on technical and contractual access or lack thereof for users to any data made available or generated by them or by consumers during the use of services (Article 9)
- Inform on reasons for possible restrictions on users to offer their goods/services elsewhere under other conditions (“best price clause”); reasons must also be made easily available to the public (Article 10)
- Inform on access to the internal complaint-handling system (Article 11.3)
- Indicate at least two mediators for any out-of-court settlement of disputes (Article 12)
These requirements – apart from the clear, understandable language of the GTC, their availability and the fundamental ineffectiveness of retroactive adjustments to the GTC – clearly go beyond what e.g. the already strict German law on general terms and conditions requires.
Checklist how to adapt the design of platform services and search engines
In addition, online intermediation services and online search engines must adapt their design and, among other things, introduce internal complaint-handling. The checklist shows the main design requirements for:
a) Online intermediation services
- Make identity of commercial user clearly visible (Article 3.5)
- State reasons for suspension / limitation / termination of services (Article 4.1, 4.2)
- Explain possible differentiated treatment of goods / services of providers themselves or users in relation to other users (Article 7.1, 7.2, 7.3), see above
- Set an internal complaint handling system, with publicly available info, annual updates (Article 11, 4.3)
b) Online search engines
- Explain the ranking’s main parameters and their relative importance, public, easily available, always up to date (incl. possible influence of remuneration), without algorithms or trade secrets (Article 5.2, 5.3, 5.5)
- If ranking changes or delistings occur due to notification by third parties: offer to inspect such notification (Article 5.4)
- Explain possible differentiated treatment of goods / services of providers themselves or users in relation to other users (Article 7.1, 7.2, 7.3)
The European Commission will provide guidelines regarding the ranking rules in Article 5, as announced in the P2B Regulation – see the overview here. At the same time, providers of online intermediation services and online search engines shall draw up codes of conduct together with their users.
Practical Tips
- The Regulation significantly affects contractual freedom as it obliges platform services to adapt their general terms and conditions.
- The Regulation is to be enforced by “representative organisations” or associations and public bodies, with the EU Member States ensuring adequate and effective enforcement. The European Commission will monitor the impact of the Regulation in practice and evaluate it for the first time on 13.01.2022 (and every three years thereafter).
- The P2B Regulation may affect distribution relationships, in particular platforms as distribution intermediaries. Under German distribution law, platforms and other Internet intermediation services acting as authorised distributors may be entitled to a goodwill indemnity at termination (details here) if they disclose their distribution channels on the basis of corresponding platform general terms and conditions, as the Regulation does not require, but at least allows to do (see also: Rohrßen, ZVertriebsR 2019, 341, 344–346). In addition, there are numerous overlaps with antitrust, competition and data protection law.
Riassunto – Cosa può fare il titolare (o licenziatario) di un marchio se un terzo non autorizzato rivende su una piattaforma online i prodotti con il suo marchio? La questione è stata analizzata nella sentenza C‑567/18 del 2 aprile 2020, in cui la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha confermato che le piattaforme che forniscono il servizio di deposito di prodotti (Amazon Marketplace, nel caso di specie) che violano un diritto di proprietà intellettuale non sono responsabili per la violazione di tale diritto, salvo mettano in commercio i prodotti per conto proprio o siano a conoscenza della violazione. Al contrario, sono direttamente responsabili le piattaforme (come Amazon Retail) che partecipano alla distribuzione o rivendono direttamente i prodotti.
Coty – azienda che distribuisce profumi ed è titolare di una licenza europea sul marchio “Davidoff” – rilevava che sul Marketplace di Amazon dei venditori terzi offrivano in vendita dei profumi recanti il marchio “Davidoff Hot Water”, immessi in commercio nell’Unione Europea senza il suo consenso.
Dopo aver raggiunto un accordo con uno dei venditori, Coty agiva giudizialmente al fine di intimare ad Amazon di astenersi dallo stoccare o spedire tali profumi, a meno che gli stessi non fossero stati immessi in commercio nell’Unione con il suo consenso. Sia il tribunale di primo grado, che la Corte d’Appello successivamente adita respingevano l’azione proposta da Coty, che proponeva ricorso per cassazione (“Revision”), a seguito del quale la questione veniva rimessa alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea.
Cos’è il Principio di esaurimento del Marchio
Il principio di esaurimento comunitario è un principio previsto dal diritto dell’Unione Europea, secondo il quale, una volta messo in commercio un bene nel territorio dell’Unione Europea, il titolare del diritto di proprietà industriale su quel bene specifico non può più limitarne l’uso da parte di terzi.
Questo principio ha efficacia soltanto se l’immissione del bene (il riferimento è al singolo prodotto) sul mercato viene effettuata direttamente dal titolare del diritto, o con il suo consenso (per esempio tramite un operatore che ne detiene una licenza).
Al contrario, se il bene viene immesso sul mercato da soggetti terzi senza il consenso del titolare, quest’ultimo potrà – esercitando i diritti di privativa sul marchio stabiliti dall’art. 9, par. 3 del Regolamento UE 2017/1001 – vietare l’uso del marchio per l’immissione in commercio dei prodotti.
Siccome i profumi in questione erano stati immessi sul mercato senza il consenso di Coty, questa poteva legittimamente impedire al venditore terzo di usare il marchio “Davidoff” per la loro commercializzazione. Con l’azione giudiziaria proposta dinanzi alle corti tedesche e sfociata nella pronuncia della Corte di Giustizia UE, Coty ha cercato di far valere questo suo diritto anche nei confronti di Amazon, considerandola anch’essa utilizzatrice del marchio e, pertanto, responsabile della violazione.
Il ruolo di Amazon
La soluzione del caso ruota attorno al ruolo di Amazon.
La piattaforma, seppur fornisca agli utenti un motore di ricerca unico, ospita al suo interno due canali di vendita, profondamente diversi. Amazon Retail è il canale attraverso cui il cliente conclude gli acquisti direttamente con la società Amazon, la quale opera come rivenditrice dei prodotti previamente acquistati dai fornitori terzi.
Su Amazon Marketplace, invece, vengono esposti prodotti di venditori terzi, che vengono acquistati dal cliente finale attraverso un contratto stipulato direttamente con il venditore, sul quale Amazon prende una percentuale a titolo di commissione, mentre il venditore si assume la responsabilità della vendita e gestisce in autonomia i prezzi dei prodotti.
Secondo i due giudici di merito tedeschi che hanno rigettato in prima e seconda istanza le richieste di Coty, Amazon Marketplace svolge essenzialmente la funzione di depositario, che non fornisce alcuna assistenza all’offerta di vendita, alla vendita e all’immissione in commercio dei prodotti che ha in deposito.
Coty, al contrario, sostiene che Amazon Marketplace, offrendo svariati servizi nell’ambito dell’immissione in commercio dei prodotti (tra cui: comunicazione con i potenziali clienti ai fini della vendita dei prodotti; fornitura della piattaforma attraverso la quale viene concluso il contratto di vendita e promozione continuativa dei prodotti, sia sul proprio sito web, sia mediante annunci pubblicitari nel motore di ricerca Google), possa essere considerata come “utilizzatrice” del marchio, ai sensi dell’art. 9, par. 3 del Regolamento UE 2017/1001.
La decisione della Corte di Giustizia UE
Nelle conclusioni depositate nel novembre 2019, l’Avvocato Generale Campos Sanchez-Bordona aveva suggerito alla Corte di distinguere tra i meri depositari dei beni, da considerare come non “utilizzatori” del marchio ai fini del Regolamento 2017/1001; e i soggetti che – oltre a fornire il servizio di deposito –partecipano attivamente alla distribuzione dei prodotti. Questi ultimi, alla luce dell’art. 9, par. 3, lett. b) del Regolamento 2017/1001, dovrebbero essere considerati come “utilizzatori” del marchio, e pertanto direttamente responsabili in caso di violazioni.
Il Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia tedesca), però, nel sottoporre il quesito alla CGUE si era già parzialmente dato la risposta, definendo Amazon Marketplace come un soggetto che si limita “al magazzinaggio dei prodotti di cui trattasi, senza averli offerti in vendita o averli immessi in commercio”, entrambe operazioni svolte unicamente dal venditore.
La Corte di Giustizia UE ha deciso sulla base di alcuni propri precedenti, in cui aveva già affermato che:
- il concetto di “utilizzo” implica, quanto meno, l’uso del segno nell’ambito della comunicazione commerciale. Un soggetto, quindi, può permettere ai propri clienti di fare uso del marchio, senza essere configurato esso stesso “utilizzatore” (v. Google vs Louis Vuitton, da C‑236/08 a C‑238/08, punto 56).
- Con riferimento alle piattaforme di commercio on-line, l’uso del segno identico o simile a un marchio viene posto in essere dai clienti-venditori, e non dal gestore della piattaforma (v. L’Oréal vs eBay, C‑324/09, punto 103).
- Il prestatore di servizi che esegue semplicemente una parte tecnica del processo di produzione del prodotto finale, non può essere qualificato come “utilizzatore” di eventuali segni presenti sui prodotti finali (v. Frisdranken vs Red Bull, C‑119/10, punto 30. Frisdranken era un’impresa la cui attività principale consisteva nel riempimento di lattine, fornite da un terzo, già provviste di segni simili a marchi registrati).
Sulla scorta di questi precedenti e della qualifica di Amazon Marketplace fornita dal giudice del rinvio, la Corte ha sancito che un soggetto che tenga in deposito per conto di un terzo dei prodotti che violano un diritto di marchio, se non è a conoscenza di tale violazione e non li mette in offre in vendita né li immette in commercio, non sta facendo uso del segno e, pertanto, non è responsabile nei confronti del titolare dei diritti su quel marchio.
Conclusioni
Dopo che in passato Coty era stata protagonista di una sentenza storica in materia (C-230/16 – qui il commento), in questo caso la decisione della Corte di Giustizia UE ha confermato lo status quo, lasciando però aperta la porta ad un cambiamento in un futuro prossimo.
Alcune impressioni sulla sentenza, prima di passare ad alcuni consigli pratici:
- La CGUE non ha definito in termini positivi i criteri per valutare se una piattaforma online svolga attività sufficiente per essere considerata utilizzatrice del segno (e quindi responsabile per l’eventuale violazione del marchio registrato). La ragione di questa scelta, probabilmente, sta nella circostanza che i criteri dettati avrebbero potuto essere applicati (a ben vedere anche contro le diverse società del gruppo Amazon) a macchia di leopardo dai diversi giudici nazionali degli Stati Membri, pregiudicando l’applicazione uniforme del diritto europeo.
- Un’eventuale pronuncia in senso opposto della CGUE avrebbe avuto un impatto dirompente non solo sul Marketplace di Amazon, ma su tutti gli operatori online, perché li avrebbe resi direttamente responsabili delle violazioni di diritti di proprietà intellettuale posti in essere da soggetti terzi.
- Nel caso in cui i prodotti oggetto della sentenza fossero stati venduti attraverso Amazon Retail, non vi sarebbe stato alcun dubbio sulla responsabilità di Amazon: attraverso questo canale, infatti, le vendite sono concluse direttamente tra Amazon e il cliente finale, a differenza di quanto avviene attraverso Amazon Marketplace.
- La Corte non ha valutato se: (i) Amazon potesse essere considerata indirettamente responsabile ai sensi dell’ art. 14, paragrafo 1, della Direttiva UE 2000/31, in quanto «host» che – pur essendo al corrente dell’attività illecita – non l’ha impedita; (ii) ai sensi dell’articolo 11, della Direttiva UE 2004/48, Coty avrebbe potuto agire nei suoi confronti, in quanto intermediario i cui servizi sono utilizzati da terzi per violare un diritto di proprietà intellettuale. Non è quindi da escludere che Amazon possa essere ritenuta (indirettamente) responsabile per le violazioni commesse,anche sul Marketplace: questo aspetto dovrà essere approfondito caso per caso.
Consigli pratici
Cosa può fare il titolare (o licenziatario) di un marchio che trovi su una piattaforma online prodotti a proprio marchio rivenduti da terzi non autorizzati?
- Raccogliere quante più prove possibili della violazione in atto: la dimostrazione della violazione è uno degli aspetti più problematici dei giudizi di aventi ad oggetto la violazione di diritti di proprietà industriale.
- Rivolgersi ad un legale esperto in materia per inviare una diffida al venditore non autorizzato, chiedendo la rimozione dei prodotti dalla piattaforma e il risarcimento dei danni subiti.
- In caso di mancata rimozione dei prodotti dal marketplace, potrà valutare – sempre affidandosi ad un legale – la migliore forma per avanzare le medesime richieste anche in via giudiziale.
- Nonostante alla luce della pronuncia appena vista la piattaforma online (a meno che non svolga un ruolo attivo nella rivendita dei beni) continui a non essere direttamente responsabile, si suggerisce di valutare l’invio della diffida anche alla piattaforma, per aumentare la pressione sul venditore non autorizzato.
- L’invio della diffida anche alla piattaforma online potrà servire anche per sostenere – specialmente in caso di reiterazione della violazione – una sua responsabilità indiretta per omissione nella vigilanza che, come visto al punto 4) del precedente elenco, non è stata esclusa dalla Corte di Giustizia UE.
La grande maggioranza dei contratti stipulati online tra imprese e consumatori viene ormai conclusa mediante la sottoscrizione online del contratto e il richiamo alle condizioni generali di vendita, predisposte unilateralmente dal venditore/fornitore di servizi e consultabili sul sito web. Altrettanto usualmente, tra le condizioni generali di vendita è presente una clausola di scelta della legge applicabile al contratto, solitamente a favore della legge del luogo dove l’impresa ha sede.
La Corte di Giustizia Europea con la pronuncia C‑191/15 (VKI contro Amazon EU, 28 luglio 2016) ha precisato i requisiti di validità di una clausola di scelta di legge inserita nelle condizioni generali di un contratto B2C (“Business to Consumer”) stipulato online. La sentenza ha avuto un impatto molto rilevante nella redazione delle condizioni generali di vendita o servizio, perché la mancanza dei requisiti imposti dalla Corte di Giustizia Europea produce l’invalidità della clausola e la sua inapplicabilità in un’eventuale vertenza. È il caso, quindi, di ripercorrere la decisione della Corte di Giustizia.
Il caso sottopostole riguardava un contratto stipulato proprio con questa modalità: Amazon EU – con sede in Lussemburgo – commercia con i suoi clienti austriaci attraverso il portale amazon.de e nelle condizioni generali di vendita aveva inserito la seguente clausola: «Si applica la legge lussemburghese con esclusione delle disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite in materia di contratti di vendita internazionale di merci».
Su richiesta di un’associazione di consumatori, la Corte Suprema Austriaca ha chiesto alla Corte di Giustizia Europea di verificare se una simile clausola potesse essere considerata abusiva ai sensi dell’art. 3, par. 1, della direttiva 93/13 a tutela dei consumatori nei contratti stipulati con un professionista: “Una clausola contrattuale, che non è stata oggetto di negoziato individuale, si considera abusiva se, malgrado il requisito della buona fede, determina, a danno del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto”.
La Corte ha, in primo luogo, osservato che il diritto europeo consente in linea di principio che un imprenditore inserisca nelle sue condizioni generali una clausola di scelta di legge, anche quando essa non sia stata oggetto di trattativa individuale con il consumatore. A fronte di questa possibilità, il legislatore europeo (art. 6, par. 2, Regolamento Roma I) ha previsto un meccanismo di tutela per il consumatore, garantendogli in ogni caso il diritto a invocare le disposizioni imperative della legge dello Stato in cui egli risiede, indipendentemente dalla legge individuata nella clausola. Il consumatore, quindi, anche se non previsto dalla clausola, potrà utilizzare le disposizioni inderogabili dello Stato nel quale ha la residenza abituale se più favorevoli di quelle previste dalla legge scelta nelle condizioni generali.
La Corte Europea, però, ha anche considerato essenziale che il professionista informi il consumatore del suo diritto a invocare le disposizioni di legge imperative “interne”, per evitare che quest’ultimo – ignorando l’art. 6, par. 2 del Regolamento Roma I e facendo affidamento unicamente a quanto scritto nella clausola – sia dissuaso dall’agire in giudizio nei confronti dell’imprenditore.
Questa situazione, infatti, andrebbe a creare un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto, rendendo la clausola abusiva ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13.
Come dovrà quindi essere formulata una clausola di scelta di legge all’interno delle condizioni generali predisposte per un contratto B2C? La soluzione viene offerta dalla stessa Corte di Giustizia.
La clausola di scelta della legge applicabile dovrà informare il consumatore che egli può beneficiare anche della tutela consumeristica assicuratagli dalle disposizioni imperative della legge dello stato dove abitualmente risiede.
Sarà, al contrario, abusiva qualunque clausola che induca in errore il consumatore, dandogli l’impressione che al contratto si applichi soltanto la legge dello stato dove l’imprenditore/professionista ha sede.
Questa sentenza offre lo spunto per una considerazione più generale: le aziende e i professionisti che operano nel mercato e-commerce, specialmente nel settore B2C, devono prestare particolare attenzione agli sviluppi non solo della normativa interna ed europea, ma anche delle normative e delle interpretazioni giurisprudenziali nei paesi i cui risiedono i potenziali consumatori dei prodotti o servizi venduti, sia che si tratti di vendite sui canali tradizionali, sia online, al fine di evitare di predisporre dei contratti che si rivelino poco efficaci o, ancor peggio, controproducenti.
Tutte le considerazioni finora svolte non riguardano la competenza giurisdizionale e l’eventuale inserimento nel contratto di una clausola di scelta del foro competente, che nei contratti B2C è generalmente sconsigliabile. In ambito europeo, infatti, il Regolamento Bruxelles I bis accorda al consumatore una tutela molto forte, che gli dà quasi sempre la possibilità di proporre l’azione giudiziale nel luogo dove ha la sua residenza abituale (cd. Foro del consumatore), obbligando il professionista – indipendentemente da clausole con diverso contenuto – a fare lo stesso.
In questo post focalizziamo l’attenzione sull’approvazione online delle clausole vessatorie – spesso contenute nelle condizioni generali di vendita o di servizio – alla luce della legislazione italiana, al fine di verificare se sia valida la prassi di richiedere l’adesione del consumatore/cliente al contratto mediante point and click.
Le clausole vessatorie sono previste dall’art. 1341 del codice civile, che ne fornisce un elenco: “le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l’esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell’altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell’autorità giudiziaria”. Lo stesso articolo, per la loro validità, richiede una specifica approvazione per iscritto, in mancanza della quale le clausole non hanno effetto.
Nel commercio elettronico la modalità tipica di conclusione dei contratti è quella del point and click, che consiste nello spuntare un box come approvazione delle condizioni contrattuali. Il Codice dell’amministrazione digitale (D.lgs. 82/2005, come modificato in ultimo dalla L. 147/2013), all’art. 21 comma 1, la equipara a una mera espressione della volontà contrattuale, sufficiente per concludere validamente un contratto, ma non sufficiente per integrare il requisito della “specifica approvazione per iscritto”, richiesto per le clausole vessatorie.
Al contrario, infatti, l’art. 21 comma 2 della stessa legge prevede che solo la firma digitale sia equiparata alla scrittura privata, e quindi possa costituire a tutti gli effetti una “approvazione per iscritto“.
Appare chiaro, dunque, che si possono sottoscrivere online delle clausole vessatorie unicamente mediante l’apposizione di una firma digitale. La dottrina italiana è concorde con questa interpretazione, mentre le pronunce si contano sulle dita di una mano: la più recente è del Tribunale di Catanzaro (30 aprile 2012) e si è espressa in questo senso, stabilendo che “con riguardo alle clausole vessatorie on line, l’opinione dottrinale prevalente – alla quale il Tribunale aderisce – ritiene che non sia sufficiente la sottoscrizione del testo contrattuale, ma sia necessaria la specifica sottoscrizione delle singole clausole, che deve essere assolta con la firma digitale. Dunque, nei contratti telematici a forma libera il contratto si perfeziona mediante il tasto negoziale virtuale, ma le clausole vessatorie saranno efficaci e vincolanti solo se specificamente approvate con la firma digitale”.
Alcuni si sono chiesti se il meccanismo di iscrizione/username/password (di cui ormai quasi tutti i siti di e-commerce sono dotati) possa essere equiparato alla firma digitale, ma pare si debba dare una risposta negativa al quesito. La Guida alla Firma Digitale del CNIPA dell’aprile 2009, infatti, lo esclude indirettamente quando afferma che “la firma elettronica (generica) può essere realizzata con qualsiasi strumento (password, PIN, digitalizzazione della firma autografa, tecniche biometriche etc.) in grado di conferire un certo livello di autenticazione a dati elettronici”, facendo rientrare il meccanismo di username/password tra le firme elettroniche generiche e non tra le firme digitali.
Quante sono le firme digitali in Italia? Se fino a pochi anni fa era uno strumento riservato unicamente ad alcune tipologie di professionisti, negli ultimi anni è diventata un dispositivo sempre più diffuso, tant’è che l’Agenzia per l’Italia Digitale ha quantificato in più di 20 milioni i certificati qualificati di firma digitale attivi in Italia. Il dato è in costante e notevole crescita: basti pensare che dal 2014 ad oggi le firme digitali sono quadruplicate.
In conclusione:
- la sottoscrizione di un contratto e delle condizioni generali può avvenire mediante un semplice point and click;
- al contrario, per la validità delle clausole vessatorie è richiesta la specifica approvazione con firma digitale o firma cartacea.
In attesa di un intervento legislativo che ponga rimedio a questa situazione, è necessario prestare particolare attenzione nella redazione dei contratti che dovranno essere approvati online: un soggetto che vende beni o fornisce servizi online e vuole inserire nel suo contratto delle clausole vessatorie dovrà predisporre un form che consenta al cliente di scegliere se concludere il contratto integralmente online (con firma digitale) o se stamparne una copia, sottoscriverla e inviarla in formato cartaceo.
Ciò premesso, data la continua evoluzione della materia e la complessità della stessa, è consigliabile affidarsi a un consulente esperto nella redazione delle condizioni generali di vendita o di servizio, per trovare il giusto equilibrio tra le necessità contrattuali, gli obblighi normativi ed evitare di ritrovarsi con un contratto poco efficace a causa della nullità di alcune clausole.
Geoblocking is a discriminatory practice preventing customers (mainly on-line customers) from accessing and/or purchasing products or services from a website located in another member State, because of the nationality of the customer or his place of residence or establishment.
The EU Regulation no. 2018/302 of 28 February 2018 on addressing unjustified geoblocking and other forms of discrimination based on customers’ nationality, place of residence or place of establishment within the internal market will enter into force on 2 December 2018.
The current situation
The EU Commission carried out a “mystery shopping” survey on over 10 000 e-commerce websites in the EU. The geoblocking figures are quite high! 63% of the websites do not let shoppers to buy from another EU country (even 86% for electric household appliances and 79% for electronics and computer hardware).
The survey shows also that 92% of on-line retailers require customers to register on their website and to provide them with e-mail address, physical address and telephone number. The registration is denied most of the time because of a foreign delivery address for 27% of the websites. Almost half of the websites give no information about the place of delivery while shopping on the website although this information on delivery restrictions has to be provided in due time during the shopping process. At the end, according to this EC survey, only 37% of the websites truly allow e-shoppers to freely buy on-line from another EU country (without restriction as regards place of establishment, place of delivery and mean of payment).
On the other side, only 50% of European customers buy products from on-line shops based in another EU member State while the value and the volume of e-commerce, globally speaking increase thoroughly year after year, but only on a domestic scope not throughout Europe.
On 23 June 2017, the European Council asked for a real implementation of the Digital Single Market strategy in all its elements including cross border partial delivery, consumer protection and prohibition of undue geoblocking.
The lack of the current legal frameworks
The service directive (n°2006/123/CE) and article 101 of the TFUE address already the discrimination practices based on nationality or place or residence or establishment.
According to article 20 (2) of the service directive, the EU member States must ensure that professionals do not treat customers differently based on their place of residence or establishment or nationality (unless objective exception). On the other side, EU competition law on vertical restraints (article 101 TFUE and the block exemption regulation and its guidelines) considers restrictions on passive sales as hard core restrictions violating EU competition rules. However, both set of rules (service directive and competition law framework) appear not to be fully effective in practice.
With this respect, the recent report of the European commission about the competition enquiry in the e-commerce sector shows, among others, that geoblocking was used at a large scale within the European e-commerce sector.
The aim of the geoblocking regulation
The goal of the geoblocking regulation is to prevent professionals from implementing direct or indirect discrimination based on the nationality, the place of residence or the place of establishment of their customers when dealing with cross border e-commerce transactions.
The scope of the geoblocking regulations
The new Regulation will only apply to online sales between businesses and end-user consumers or businesses.
The new Regulation will apply to websites operated within the European Union or to websites operated outside the European Union but proposing goods or services to customers established throughout in the European Union.
What are the new rules of management of an e-commerce website?
As regards the access to the website
Under the Regulation, a business may neither block nor restrict, through the use of technological measures, access to their online interfaces for reasons related to nationality, place of residence or place of establishment of an internet user. However, businesses are authorized to redirect customers to a different website than the one they were trying to access provided the customer expressly agrees thereto and can still easily visit the website version they originally tried to access.
As regards the terms and conditions of sales of the website
The Regulation forbids businesses from applying different general conditions of access to goods or services according to a customer’s nationality or place of residence or place of establishment (as identified by their IP address in particular) in the following three cases:
- where the goods sold by the business are delivered in a different member state to which the business offers delivery (or where the goods are collected at a location jointly agreed upon by the business and the customer);
- where the business offers electronically supplied services such as cloud, data storage, hosting services etc. (but not services offering access to copyright-protected content such as streaming or online-gaming services);
- where the business supplies services received by the customer in a country in which the business also operates (such as car rental and hotel accommodation services or ticketing services for sporting or cultural events).
As regards the means of payment on the website
The Regulation forbids businesses from applying different conditions for payment transactions to accepted means of payment for reasons related to a customer’s nationality, place of residence or place of establishment, or to the location of the payment account or the place of establishment of the payment service provider (provided that authentication requirements are fulfilled and that payment transactions are made in a currency accepted by the business).
What are the impacts of this regulation on e-retailers?
Although formally excluded from the scope of the Regulation, relations between suppliers and distributors or wholesalers will still be impacted by it since provisions of agreements between businesses under which distributors undertake not to make passive sales (e.g., by blocking or restricting access to a website) for reasons related to a customer’s nationality, place of residence or place of establishment “shall be automatically void”.
The geoblocking regulation therefore impacts distributors twofold: first, directly in their relations with customers (end-user consumers or user-businesses), and second, indirectly in regard to their obligations under the exclusive distribution agreement.
The geoblocking regulation shall have to be coordinated with the existing competition law framework, especially the guidelines on vertical restraints which set up specific rules applying to on-line sales. On-line sales are likened to passive sales. The guidelines mention four examples of practices aiming to indirectly guarantee territorial protection which are prohibited when supplier and exclusive distributor agree:
- that the exclusive distributor shall prevent customers in another territory from visiting their website or shall automatically refer them to the supplier’s or other distributors’ websites,
- that the exclusive distributor shall terminate an online sale if the purchaser’s credit card data show that the purchaser is not from the exclusive distributor’s exclusive territory,
- to limit the share of sales made by the exclusive distributor through the internet (but the contract may provide for minimum offline targets in absolute terms and for online sales to remain coherent compared to offline sales).
- that the exclusive distributor shall pay a higher price for goods intended for sale on the internet than for goods intended for sale offline.
Manufacturers will have to decide whether they adopt a unique European gateway website or multiple local commercial offers, it being known that price differentiation is still possible per category of clients.
Indeed, the new Regulation does not oblige the e-retailers to harmonize their price policies, they must only allow EU consumers to access freely and easily to any version of their website. Likewise, this Regulation does not oblige e-retailers to ship products all over Europe, but just allow EU consumers to purchase goods from whichever website they want and to arrange the shipment themselves, if need be.
Finally on a more contractual level, it is not very clear yet how the new geoblocking rules could impact directly or indirectly the conflict of law rules applicable to consumer contracts, as per the Rome I regulation especially when the consumer will be allowed to handover the product purchased on a foreign website in the country of this website (which imply no specific delivery in the country where the consumer is established).
Therefore B2C general terms and conditions of websites would need to be reviewed and adapted on both marketing and legal sides.
Secondo l’indagine settoriale dell’Unione Europea sul commercio elettronico, più del 50% dei market online e il 36% dei rivenditori inoltra i propri prezzi a motori di ricerca dei prezzi come ad esempio Idealo.it, trovaprezzi.it o kelkoo.it. Il 10% dei rivenditori, per contro, sottostà a divieti di utilizzo di motori di ricerca dei prezzi (cfr. Relazione finale, pag. 11).
Tuttavia recentemente la Corte Federale Tedesca ha dichiarato illegittima l’imposizione di un divieto di utilizzo di motore di ricerca dei prezzi. Nel caso di specie, Asics proibiva generalmente ai rivenditori di utilizzare motori di ricerca dei prezzi per il commercio online con una clausola che prevedeva:
“Oltre a ciò, il rivenditore autorizzato … non può … supportare la funzionalità di motori di ricerca dei prezzi, fornendo l’interfaccia applicativa specifica (“API”) a tali strumenti di comparazione”.
Oltre a ciò, il contratto conteneva un esteso divieto di effettuare pubblicità su piattaforme di terze parti. Asics proibiva cioè ai rivenditori di consentire che terzi potessero utilizzare il marchio ASICS in qualsiasi forma sulla propria pagina internet, anche se al solo fine di indirizzare i clienti verso la pagina internet dei rivenditori autorizzati ASICS.
Il contratto di distribuzione di Asics è stato sottoposto dapprima a un’investigazione nell’ambito di un programma pilota da parte dell’Ufficio Federale dei Cartelli (un altro programma pilota era stato iniziato contro Adidas in quanto molti rivenditori di articoli sportivi si erano lamentati delle imposizioni, per quanto riguarda la distribuzione internet, formulate da parte di produttori di articoli sportivi). Nel 2015 l’Ufficio Federale dei Cartelli (“Bundeskartellamt”) riteneva che il divieto di utilizzare motori ricerca dei prezzi, così come imposto da Asics, fosse anticoncorrenziale, in quanto violerebbe l’art. 101 co. 1 TFUE e il § 1 della Legge tedesca sulle limitazioni della concorrenza. Infatti, il divieto mirerebbe principalmente a controllare il fenomeno della concorrenza tra prezzi, limitando la stessa a spese del consumatore (cfr. Ordinanza del 26.08.2016, n. fasc. B2-98/11, punto 403 e ss.). Tale decisione veniva confermata in prima battuta dalla Corte d’Appello di Düsseldorf (ordinanza del 05.04.2017, n. fasc. VI-Kart 13/15 (V) – vedi l’articolo su Legalmondo qui).
Ora la decisione è stata ribadita anche dalla Corte Federale Tedesca (ordinanza del 12.12.2017, n. fasc. KVZ 41/17). La decisione del caso Asics è particolarmente degna di nota, in quanto rappresenta la prima decisione di un tribunale tedesco successivamente alla sentenza Coty della Corte di Giustizia UE sui divieti di distribuire su piattaforme internet (vedi qui l’articolo Legalmondo). Essa costituisce quindi una prima indicazione su come i tribunali tratteranno in futuro le restrizioni alle rivendite su internet.
Così, la Corte Federale Tedesca sostiene che la previsione di un divieto generale di utilizzare motori di ricerca dei prezzi limiti “quantomeno” la vendita passiva al consumatore finale (cfr. punti 23, 25), e che questo anzi sarebbe proprio lo scopo del divieto di utilizzare motori di ricerca dei prezzi. Secondo la Corte, dall’ammissibilità della previsione di divieto di rivendere su piattaforme internet di terzi (come affermato nella sentenza Coty, vedi qui) non discenderebbe per ciò stesso l’ammissibilità di divieti generali di usare motori di ricerca dei prezzi (cfr. punti 28 e ss.). In particolare, sarebbe “l’uso combinato di limitazioni” – ossia del divieto di usare motori di ricerca dei prezzi e di effettuare pubblicità su piattaforme terze – a fare la differenza. Con ciò eventuali consumatori interessati non godrebbero più “in modo effettivo” di un accesso all’offerta internet del rivenditore (punto 30), sebbene la Corte non chiarisca cosa sia sufficiente e/o necessario affinché un tale accesso sia assicurato “in modo effettivo”.
Conclusioni pratiche
- A livello comunitario, la Corte di Giustizia UE e la Commissione Europea non hanno preso posizione sull’efficacia o inefficacia di divieti generali di usare motori di ricerca dei prezzi. Nel Regno Unito, tuttavia, la Competition and Markets Authority ha un’opinione analoga alla prassi dell’amministrazione e giurisprudenza tedesca (“BMW cambia politica sui siti di comparazione dei prezzi di autovetture, seguendo la decisione CMA”).
- Nella pratica dovrebbe valere, pertanto, la seguente differenziazione, già prefigurata dalla Corte d’Appello di Düsseldorf (caso Asics) e dalla Corte d’Appello di Francoforte (caso Deuter), di cui alla decisione della Corte Federale Tedesca:
- Divieti generali di usare motori di ricerca dei prezzi sono da considerare, ai sensi della Corte Federale Tedesca, limitativi della concorrenza e perciò nulli – sebbene possano essere, viceversa, efficaci, qualora non li si combini con un ampio divieto di pubblicità, al fine di assicurare l’ampio accesso alla pagine internet del rivenditore da parte di consumatori interessati all’acquisto.
- Divieti individuali di usare motori di ricerca dei prezzi, ulteriori misure più morbide nonché indicazioni sull’uso dei portali di comparazione di prezzi sono, viceversa, legittimi, ad esempio con riguardo alla riproduzione di immagini del prodotto o a descrizioni o al settore di cui il prodotto fa parte (così come, ad esempio, il requisito che il commerciante possa offrire soltanto prodotti nuovi).
Per ulteriori dettagli sul punto si veda l’articolo in lingua tedesca Rohrßen, Internetvertrieb: „Nicht Ideal(o)“ – Kombination aus Preissuchmaschinen-Verbot und Logo-Klausel, in: ZVertriebsR 2018, pag. 118 ss.
- Inoltre, i produttori possono vietare, nell’ambito di una rete di distribuzione esclusiva, la pubblicità attiva online rivolta a consumatori, nella misura in cui il produttore si riservi tale facoltà o la conferisca a un altro distributore e specifichi le lingue utilizzate. In linea di massima, tutti i criteri qualitativi potenzialmente immaginabili sono permessi, purché gli stessi siano equivalenti ai criteri adottati nella rivendita offline, sulla base del principio di equivalenza (in quanto “La Commissione considera pertanto come una restrizione fondamentale qualsiasi obbligo che impedisce ai rivenditori designati l’utilizzo di Internet per raggiungere clienti più numerosi e differenziati imponendo criteri per le vendite on-line che non sono nel complesso equivalenti a quelli imposti presso un punto vendita «non virtuale», Orientamenti sulle restrizioni verticali, punto 56).
Per ulteriori informazioni si vedano in lingua tedesca:
- quadro generale sullo stato attuale della prassi, comprensivo di modelli di clausole: Rohrßen, Vertriebsvorgaben im E-Commerce 2018: Praxisüberblick und Folgen des „Coty“-Urteils des EuGH, in: GRUR-Prax 2018, pag. 39-41 e
- In particolare sui divieto di piattaforme e sulla possibile redazione di contratti di distribuzione: Rohrßen, Internetvertrieb von Markenartikeln: Zulässigkeit von Plattformverboten nach dem EuGH-Urteil Coty – Auswirkungen auf Fachhändler- bzw. Selektiv-, Exklusiv-, Franchise- und offene Vertriebsverträge –, in: DB 2018. 300-306.
- Sull’ammissibilità dell’utilizzo di marchi e simboli d’impresa all’interno di una funzione di ricerca posta in una piattaforma di vendita su internet, si veda il Comunicato stampa della Corte Federale Tedesca sulle due recentissime decisioni del 15.02.2018 (n. fasc. I ZR 138/16, caso “Ortlieb” e n. fasc. I ZR 201/16 (caso „gofit“).
Dopo una lunga attesa dei fornitori di prodotti di marca, dei distributori al dettaglio di negozi fisici, dei rivenditori via internet, incluse piattaforme come Amazon, eBay, Zalando, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE) ha appena deciso (6 dicembre 2017) – nella decisione già ribattezzata di “San Niccolò” – che i fornitori di beni di lusso possono legittimamente proibire vendite tramite piattaforme di terze parti.
In un precedente post di Legalmondo (“the Coty Case”, in lingua inglese) avevamo analizzato la vertenza appena decisa dai giudici europei. Secondo la CGUE, tale divieto di usare piattaforme non costituisce necessariamente una restrizione illegittima della concorrenza ai sensi dell’articolo 101 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (“TFUE”): la Corte ha confermato il fatto che i sistemi di distribuzione selettiva per beni di lusso, volti primariamente a preservare l’immagine di lusso dei prodotti, possono essere ritenuti compatibili con le limitazioni comunitarie in tema di accordi verticali.
Più specificamente, la Corte ha deciso che le limitazioni alla rivendita dei beni attraverso piattaforme online sono legittime perché il diritto europeo permette la restrizione alle vendite online grazie a
“una clausola contrattuale, come quella di cui trattasi, che vieta ai distributori autorizzati di un sistema di distribuzione selettiva di prodotti di lusso finalizzato, primariamente, a salvaguardare l’immagine di lusso di tali prodotti, di servirsi in maniera riconoscibile di piattaforme terze per la vendita a mezzo Internet dei prodotti interessati, qualora siano rispettate le seguenti condizioni: (i) tale clausola deve essere diretta a salvaguardare l’immagine di lusso dei prodotti interessati, (ii) deve essere stabilita indistintamente e applicata in modo non discriminatorio e (iii) deve essere proporzionata rispetto all’obiettivo perseguito. Spetterà all’Oberlandesgericht verificare se ciò avvenga nel caso di specie.”
(cfr. la rassegna stampa della CGUE No. 132/2017 e il testo completo della decisone).
Spetta ora alla Corte d’Appello di Francoforte applicare tali requisiti al caso Coty.
La storia del caso Coty è estremamente interessante: la filiale tedesca del fornitore di profumi di lusso Coty, la Coty Germany GmbH (“Coty”) ha creato una rete di distribuzione selettiva per la quale i suoi distributori possono effettuare vendite via internet, ma è loro proibito di vendere tramite piattaforme di terze parti, le quali appaiano tali anche dall’esterno, come ad esempio Amazon, eBay, Zalando etc. La corte di primo grado aveva deciso che l’imposizione di tale divieto di vendere tramite piattaforme di terze parti costituisse un’illegittima restrizione della concorrenza. La Corte di secondo grado, invece, non aveva ravvisato una risposta altrettanto chiara e aveva chiesto alla Corte di Giustizia Europea di pronunciarsi sull’interpretazione della normativa europea antitrust e, più specificamente, dell’art. 101 TFUE e dell’art. 4 lett. b e c del regolamento generale di esenzione per categoria per gli accordi verticali o “VBER” (decisione del 19.04.2016, per dettagli, si veda il post precedente “eCommerce: restrizioni per i distributori in Germania”). Il 30 marzo 2017 ha avuto luogo l’udienza dinnanzi alla CGUE. In tale sede Coty ha difeso il proprio divieto di vendere su piattaforme terze, sostenendo che lo stesso è volto a proteggere l’immagine di lusso di marchi come Marc Jacobs, Calvin Klein o Chloé. Il distributore Parfümerie Akzente GmbH, viceversa, sosteneva che piattaforme conosciute come Amazon e eBay già vendessero prodotti di marca, (ad es: L’Oréal) e di conseguenza non v’era motivo, per Coty, di proibire la rivendita tramite tali piattaforme. Inoltre, ha sostenuto Parfümerie Akzente, le piattaforme online sono importanti per le piccole e le medie imprese. Possibili indicazioni su come la Corte avrebbe potuto decidere sono apparse il 26 luglio 2017, allorché l’Avvocato Generale ha fornito le proprie conclusioni, concludendo che il divieto di usare piattaforme fosse ammissibile, purché “tale clausola contrattuale sia condizionata dalla natura del prodotto, se essa sia stabilita in modo uniforme e applicata indifferentemente e se essa non vada oltre il necessario” (paragrafo 122 delle conclusioni dell’Avvocato Generale; vedi il post precedente “Distribuzione online – Divieti di vendite su piattaforme online nella distribuzione selettiva (il caso Coty perdura)”).
Conclusioni pratiche
- Questa sentenza del 6 dicembre 2017 è molto importante per tutti i fornitori di prodotti di marca, per distributori al dettaglio in negozi fisici, per i rivenditori via internet e per i fornitori di piattaforme online, in quanto chiarisce che i fornitori di prodotti di marca possono vietare le vendite tramite piattaforme di terze parti (Amazon, eBay, Zalando & Co.) al fine di assicurare il medesimo livello di qualità della distribuzione su tutti i canali di distribuzione, sia offline che online.
- Un piccolo passo indietro: la Corte distrettuale di Amsterdam già il 4 ottobre 2017 aveva deciso che il divieto imposto da Nike ai propri distributori selettivi di usare piattaforme online costituiva un criterio di distribuzione legittimo al fine di salvaguardare l’immagine del marchio di lusso Nike (caso Nike European Operations Netherlands B.V. contro il rivenditore sito in Italia, Action Sport Soc. Coop, A.R.L., fasc. n. C/13/615474 / HA ZA 16-959).
- Il divieto generale di usare strumenti di comparazione di prezzi, così come stipulato dal fornitore di articoli sportivi Asics nel proprio “Distribution System 1.0“, dovrebbe invece essere anticoncorrenziale – ciò secondo il Bundeskartellamt e come confermato dalla Corte d’Appello di Düsseldorf il 5 aprile 2017. L’ultima parola, tuttavia, non è stata ancora detta – vedi il post “Distribuzione online – Nullo il divieto di strumenti di comparazione di prezzi?”. Sarà interessante vedere come la conclusione del caso Coty influenzerà tali strumenti di comparazione di prezzi.
- Per ulteriori evoluzioni della distribuzione online, si veda la Relazione finale sull’indagine conoscitiva sull’E-commerce della Commissione UE e i dettagli nel Documento di lavoro, „Relazione finale sull’indagine conoscitiva sul settore E-commerce“.
- Per dettagli sulle reti di distribuzione e sulla distribuzione online, consulta i miei articoli:
- “Internetvertrieb in der EU 2018 ff. – Online-Vertriebsvorgaben von Asics über BMW bis Coty”, in: Zeitschrift für Vertriebsrecht2017, 274-281; e
- „Plattformverbote im Selektivvertrieb – der EuGH-Vorlagebeschluss des OLG Frankfurt vom 19.4.2016“, in: Zeitschrift für Vertriebsrecht 2016,278–283.
Il caso Coty è estremamente rilevante per la distribuzione in Europa perché più del 70% degli oggetti di lusso del mondo sono venduti qui, e molti di essi vengono venduti online. Per maggiori implicazioni sulle reti di distribuzione esistenti e future e sui rispettivi accordi, restate in contatto, continueremo ad aggiornarvi su Legalmondo!
In this post we will briefly outline some legal aspects related to e-commerce in Iran, starting from the definition of the average Iranian user and main characteristics and advantages of e-commerce in the Islamic Republic, which is attracting several foreign investors.
We will then analyze the requirements for the issuance of online business licenses in Iran, which is mandatory in order to open an e-shop. Finally we will take a look at some successful examples of online business in Iran.
The average Iranian user
Some statistics regarding Iranian users active in the virtual space are useful for understanding the size of the Iranian market, and why it is attracting several investors.
According to the “Internet Data and Statistics”, Iran is the thirteenth country for number of internet users, as 57 million of Iranian (on 83 million of Iran’s population) have access to internet (approximately the 68% of the population), but Government sources believe these numbers are underestimated.
What matters for the purpose of this analysis, however, is that approximatively the 58% of the internet users search on the Internet is about information on goods and services and that – until the end of Azar 1394 (December 2015) – the average internet users are male (58%) and young (47% between 20 and 29 years old).
In addition, the 42% of the Iranian internet users are involved in electronic commerce and the 13% use the e-banking services.
Online Business Licenses in Iran
Whether carried out in the traditional way or electronically, all the businesses need a business-license to operate on the Iranian market. The most important law governing is the Union System Act 1971, amended in 1980, 2003 and in 2013, which provides that the business license is issued by the competent union or legal authority.
E-commerce is no exception, therefore all those who intend to sell goods or provide services using the virtual space must acquire a business license.
On February 19th, 2017 the Iranian Government issued an Executive Regulation in regard to the Issuance of License and Supervision on Businesses in Virtual Space and Network Marketing, dividing the activities in virtual space into two categories:
- Virtual Business;
- Network Marketing.
According to Paragraph 1 in Article 1, Virtual Business is a business established by any natural or legal person in order to provide products (goods or services) directly or indirectly on a wholesale or retail basis, to wholesalers, retailers and consumers through telecommunication means such as websites and digital software (applications).
According to Paragraph 2 of Article 1, Network Marketing is a method for selling products based on which the Network Marketing company uses its website to organize the sellers in order to sell their products directly to consumers in a place far from the regular business location. Through this method, each seller can introduce another marketer as it subset and create a multi-product sales group in order to increase sales.
The competent authority for issuance of licenses in this regard is the National Union. Therefore, any person who intends to acquire a license in order to have its activities carried out online, must apply on the website of Center for Development of Electronic Commerce (an organ of the Ministry of Industry, Mine and Commerce, hereinafter: “CDEC” – www.enamad.ir) in order to acquire the Reliance Symbol, which is a symbol necessary to certify the identity and competence of online activities.
Requirements for the Online Business License
Article 3 of the Executive Regulation on Issuance of License and Supervision on Businesses in Virtual Space and Network Marketing, which governs the Issuance of Online Business Licenses in Iran, provides that business licenses shall be issued according to the following procedure:
- Establishment of the virtual business conforming to the checklists provided by the CDEC.
- Registration of application in E-Namad website (then the CDEC automatically submits the application to the unions’ website).
- Upload of the required documents, which we will list below.
- Issuance and submission of the license (after verifying the uploaded documents and the original copies thereof) to the applicant within 15 days and submission of the license information to E-Namad website.
- Grant of Electronic Reliance Symbol concurrent with issuance of the license.
Furthermore, the said Regulation specifies the required documents for issuance of business license, as follows:
- Office or legal domicile address of the applicant;
- Negative criminal record from the Police;
- Certificate of the relevant Tax Organization regarding tax compliance;
- Certificate for attendance in educational courses of commerce and business;
- Confirmation of specialized features regarding virtual business issued by the CDED;
- Photocopy of ID-card/Company-Registration number, plus passport/work-permit for foreigners;
- Photocopy of Military Service Termination Card or Permanent or Medical Exemption Card for men under 50 or a Student Certificate.
In addition to those, the Regulation provides some other documents for particular sectors, so it is advisable to contact an Iranian expert in the matter to verify the compliance with all applicable regulations. For instance, the Cultural Heritage, Handicrafts and Tourism Organization of Iran has set out some specific criteria for travel and tourism activities in the virtual space, so travel agency services, accommodation centers, private entities and other tourism services must follow a special procedure to render their services on virtual space.
Successful Examples of Iranian Start-ups
In order to become familiar with this sector, hereinafter we would like to report some inspirational examples of investments.
- Snapp
Snapp is an Iranian ride hailing company which renders its services online. The Snapp application automatically connects the users to the nearest driver and shows the driver the user’s location. Afterwards, the nearest ready driver will pick up the users from their location, and Snapp calculates the price beforehand. This price is normally lower than the Taxi Agency Unions prices and can be received either in cash or via online payment or credit card.
- Digikala
Digikala is the name of one of the biggest e-marketplaces in Iran. Cellphones, laptops and computers, digital cameras, office appliances, automobiles, watches, home appliances, instruments, jewelry, toys, clothes and books are some of the items sold on this website. One of the features of this website is the detailed and comprehensive reviews of different types of digital goods which can be a reliable source for purchasers.
- Pintapin
Pintapin is a comprehensive tool for rendering travel services online. Accommodation services are listed in Pintapin and users can book online their desired location. It is also possible to submit the information regarding your destination, duration of stay and number of companions in order to receive suitable suggestions from Pintapin.
- Bamilo
Bamilo is probably the most important Marketplace businesses in Iran. It started its activity in 2014 and is now among the most viewed websites in Iran. Based on the Amazon-model, the online store is considered as the main Iranian middleman between suppliers and consumers.
- Eskano
Eskano is a smart system for searching real estate in Iran which is performed under international standards. With its huge database of transferable real estates divided between several Iranian cities, Eskano facilitates the sale and lease process, also with the possibility of setting up appointments directly through the website.
The author of this post is Mohammad Rahmani.
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Quando Amazon è responsabile per le violazioni dei marchi sul Marketplace?
7 Aprile 2020
- Europa
- Italia
- eCommerce
- Proprietà industriale e intellettuale
Summary: Since 12 July 2020, new rules apply for platform service providers and search engine operators – irrespective of whether they are established in the EU or not. The transition period has run out. This article provides checklists for platform service providers and search engine operators on how to adapt their services to the Regulation (EU) 2019/1150 on the promotion of fairness and transparency for commercial users of online intermediation services – the P2B Regulation.
The P2B Regulation applies to platform service providers and search engine operators, wherever established, provided only two conditions are met:
(i) the commercial users (for online intermediation services) or the users with a company website (for online search engines) are established in the EU; and
(ii) the users offer their goods/services to consumers located in the EU for at least part of the transaction.
Accordingly, there is a need for adaption for:
- Online intermediation services, e.g. online marketplaces, app stores, hotel and other travel booking portals, social media, and
- Online search engines.
The P2B Regulation applies to platforms in the P2B2C business in the following constellation (i.e. pure B2B platforms are exempt):
Provider -> Business -> Consumer
The article follows up on the introduction to the P2B Regulation here and the detailed analysis of mediation as method of dispute resolution here.
Checklist how to adapt the general terms and conditions of platform services
Online intermediation services must adapt their general terms and conditions – defined as (i) conditions / provisions that regulate the contractual relationship between the provider of online intermediation services and their business users and (ii) are unilaterally determined by the provider of online intermediation services.
The checklist shows the new main requirements to be observed in the general terms and conditions (“GTC”):
- Draft them in plain and intelligible language (Article 3.1 a)
- Make them easily available at any time (also before conclusion of contract) (Article 3.1 b)
- Inform on reasons for suspension / termination (Article 3.1 c)
- Inform on additional sales channels or partner programs (Article 3.1 d)
- Inform on the effects of the GTC on the IP rights of users (Article 3.1 e)
- Inform on (any!) changes to the GTC on a durable medium, user has the right of termination (Article 3.2)
- Inform on main parameters and relative importance in the ranking (incl. possible influence of remuneration), without algorithms or business secrets (Article 5.1, 5.3, 5.5)
- Inform on the type of any ancillary goods/services offered and any entitlement/condition that users offer their own goods/services (Article 6)
- Inform on possible differentiated treatment of goods / services of the provider or individual users towards other users (Article 7.1, 7.2, 7.3)
- No retroactive changes to the GTC (Article 8a)
- Inform on conditions under which users can terminate contract (Article 8b)
- Inform on available or non-available technical and contractual access to information that the Service maintains after contract termination (Article 8c)
- Inform on technical and contractual access or lack thereof for users to any data made available or generated by them or by consumers during the use of services (Article 9)
- Inform on reasons for possible restrictions on users to offer their goods/services elsewhere under other conditions (“best price clause”); reasons must also be made easily available to the public (Article 10)
- Inform on access to the internal complaint-handling system (Article 11.3)
- Indicate at least two mediators for any out-of-court settlement of disputes (Article 12)
These requirements – apart from the clear, understandable language of the GTC, their availability and the fundamental ineffectiveness of retroactive adjustments to the GTC – clearly go beyond what e.g. the already strict German law on general terms and conditions requires.
Checklist how to adapt the design of platform services and search engines
In addition, online intermediation services and online search engines must adapt their design and, among other things, introduce internal complaint-handling. The checklist shows the main design requirements for:
a) Online intermediation services
- Make identity of commercial user clearly visible (Article 3.5)
- State reasons for suspension / limitation / termination of services (Article 4.1, 4.2)
- Explain possible differentiated treatment of goods / services of providers themselves or users in relation to other users (Article 7.1, 7.2, 7.3), see above
- Set an internal complaint handling system, with publicly available info, annual updates (Article 11, 4.3)
b) Online search engines
- Explain the ranking’s main parameters and their relative importance, public, easily available, always up to date (incl. possible influence of remuneration), without algorithms or trade secrets (Article 5.2, 5.3, 5.5)
- If ranking changes or delistings occur due to notification by third parties: offer to inspect such notification (Article 5.4)
- Explain possible differentiated treatment of goods / services of providers themselves or users in relation to other users (Article 7.1, 7.2, 7.3)
The European Commission will provide guidelines regarding the ranking rules in Article 5, as announced in the P2B Regulation – see the overview here. At the same time, providers of online intermediation services and online search engines shall draw up codes of conduct together with their users.
Practical Tips
- The Regulation significantly affects contractual freedom as it obliges platform services to adapt their general terms and conditions.
- The Regulation is to be enforced by “representative organisations” or associations and public bodies, with the EU Member States ensuring adequate and effective enforcement. The European Commission will monitor the impact of the Regulation in practice and evaluate it for the first time on 13.01.2022 (and every three years thereafter).
- The P2B Regulation may affect distribution relationships, in particular platforms as distribution intermediaries. Under German distribution law, platforms and other Internet intermediation services acting as authorised distributors may be entitled to a goodwill indemnity at termination (details here) if they disclose their distribution channels on the basis of corresponding platform general terms and conditions, as the Regulation does not require, but at least allows to do (see also: Rohrßen, ZVertriebsR 2019, 341, 344–346). In addition, there are numerous overlaps with antitrust, competition and data protection law.
Riassunto – Cosa può fare il titolare (o licenziatario) di un marchio se un terzo non autorizzato rivende su una piattaforma online i prodotti con il suo marchio? La questione è stata analizzata nella sentenza C‑567/18 del 2 aprile 2020, in cui la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha confermato che le piattaforme che forniscono il servizio di deposito di prodotti (Amazon Marketplace, nel caso di specie) che violano un diritto di proprietà intellettuale non sono responsabili per la violazione di tale diritto, salvo mettano in commercio i prodotti per conto proprio o siano a conoscenza della violazione. Al contrario, sono direttamente responsabili le piattaforme (come Amazon Retail) che partecipano alla distribuzione o rivendono direttamente i prodotti.
Coty – azienda che distribuisce profumi ed è titolare di una licenza europea sul marchio “Davidoff” – rilevava che sul Marketplace di Amazon dei venditori terzi offrivano in vendita dei profumi recanti il marchio “Davidoff Hot Water”, immessi in commercio nell’Unione Europea senza il suo consenso.
Dopo aver raggiunto un accordo con uno dei venditori, Coty agiva giudizialmente al fine di intimare ad Amazon di astenersi dallo stoccare o spedire tali profumi, a meno che gli stessi non fossero stati immessi in commercio nell’Unione con il suo consenso. Sia il tribunale di primo grado, che la Corte d’Appello successivamente adita respingevano l’azione proposta da Coty, che proponeva ricorso per cassazione (“Revision”), a seguito del quale la questione veniva rimessa alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea.
Cos’è il Principio di esaurimento del Marchio
Il principio di esaurimento comunitario è un principio previsto dal diritto dell’Unione Europea, secondo il quale, una volta messo in commercio un bene nel territorio dell’Unione Europea, il titolare del diritto di proprietà industriale su quel bene specifico non può più limitarne l’uso da parte di terzi.
Questo principio ha efficacia soltanto se l’immissione del bene (il riferimento è al singolo prodotto) sul mercato viene effettuata direttamente dal titolare del diritto, o con il suo consenso (per esempio tramite un operatore che ne detiene una licenza).
Al contrario, se il bene viene immesso sul mercato da soggetti terzi senza il consenso del titolare, quest’ultimo potrà – esercitando i diritti di privativa sul marchio stabiliti dall’art. 9, par. 3 del Regolamento UE 2017/1001 – vietare l’uso del marchio per l’immissione in commercio dei prodotti.
Siccome i profumi in questione erano stati immessi sul mercato senza il consenso di Coty, questa poteva legittimamente impedire al venditore terzo di usare il marchio “Davidoff” per la loro commercializzazione. Con l’azione giudiziaria proposta dinanzi alle corti tedesche e sfociata nella pronuncia della Corte di Giustizia UE, Coty ha cercato di far valere questo suo diritto anche nei confronti di Amazon, considerandola anch’essa utilizzatrice del marchio e, pertanto, responsabile della violazione.
Il ruolo di Amazon
La soluzione del caso ruota attorno al ruolo di Amazon.
La piattaforma, seppur fornisca agli utenti un motore di ricerca unico, ospita al suo interno due canali di vendita, profondamente diversi. Amazon Retail è il canale attraverso cui il cliente conclude gli acquisti direttamente con la società Amazon, la quale opera come rivenditrice dei prodotti previamente acquistati dai fornitori terzi.
Su Amazon Marketplace, invece, vengono esposti prodotti di venditori terzi, che vengono acquistati dal cliente finale attraverso un contratto stipulato direttamente con il venditore, sul quale Amazon prende una percentuale a titolo di commissione, mentre il venditore si assume la responsabilità della vendita e gestisce in autonomia i prezzi dei prodotti.
Secondo i due giudici di merito tedeschi che hanno rigettato in prima e seconda istanza le richieste di Coty, Amazon Marketplace svolge essenzialmente la funzione di depositario, che non fornisce alcuna assistenza all’offerta di vendita, alla vendita e all’immissione in commercio dei prodotti che ha in deposito.
Coty, al contrario, sostiene che Amazon Marketplace, offrendo svariati servizi nell’ambito dell’immissione in commercio dei prodotti (tra cui: comunicazione con i potenziali clienti ai fini della vendita dei prodotti; fornitura della piattaforma attraverso la quale viene concluso il contratto di vendita e promozione continuativa dei prodotti, sia sul proprio sito web, sia mediante annunci pubblicitari nel motore di ricerca Google), possa essere considerata come “utilizzatrice” del marchio, ai sensi dell’art. 9, par. 3 del Regolamento UE 2017/1001.
La decisione della Corte di Giustizia UE
Nelle conclusioni depositate nel novembre 2019, l’Avvocato Generale Campos Sanchez-Bordona aveva suggerito alla Corte di distinguere tra i meri depositari dei beni, da considerare come non “utilizzatori” del marchio ai fini del Regolamento 2017/1001; e i soggetti che – oltre a fornire il servizio di deposito –partecipano attivamente alla distribuzione dei prodotti. Questi ultimi, alla luce dell’art. 9, par. 3, lett. b) del Regolamento 2017/1001, dovrebbero essere considerati come “utilizzatori” del marchio, e pertanto direttamente responsabili in caso di violazioni.
Il Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia tedesca), però, nel sottoporre il quesito alla CGUE si era già parzialmente dato la risposta, definendo Amazon Marketplace come un soggetto che si limita “al magazzinaggio dei prodotti di cui trattasi, senza averli offerti in vendita o averli immessi in commercio”, entrambe operazioni svolte unicamente dal venditore.
La Corte di Giustizia UE ha deciso sulla base di alcuni propri precedenti, in cui aveva già affermato che:
- il concetto di “utilizzo” implica, quanto meno, l’uso del segno nell’ambito della comunicazione commerciale. Un soggetto, quindi, può permettere ai propri clienti di fare uso del marchio, senza essere configurato esso stesso “utilizzatore” (v. Google vs Louis Vuitton, da C‑236/08 a C‑238/08, punto 56).
- Con riferimento alle piattaforme di commercio on-line, l’uso del segno identico o simile a un marchio viene posto in essere dai clienti-venditori, e non dal gestore della piattaforma (v. L’Oréal vs eBay, C‑324/09, punto 103).
- Il prestatore di servizi che esegue semplicemente una parte tecnica del processo di produzione del prodotto finale, non può essere qualificato come “utilizzatore” di eventuali segni presenti sui prodotti finali (v. Frisdranken vs Red Bull, C‑119/10, punto 30. Frisdranken era un’impresa la cui attività principale consisteva nel riempimento di lattine, fornite da un terzo, già provviste di segni simili a marchi registrati).
Sulla scorta di questi precedenti e della qualifica di Amazon Marketplace fornita dal giudice del rinvio, la Corte ha sancito che un soggetto che tenga in deposito per conto di un terzo dei prodotti che violano un diritto di marchio, se non è a conoscenza di tale violazione e non li mette in offre in vendita né li immette in commercio, non sta facendo uso del segno e, pertanto, non è responsabile nei confronti del titolare dei diritti su quel marchio.
Conclusioni
Dopo che in passato Coty era stata protagonista di una sentenza storica in materia (C-230/16 – qui il commento), in questo caso la decisione della Corte di Giustizia UE ha confermato lo status quo, lasciando però aperta la porta ad un cambiamento in un futuro prossimo.
Alcune impressioni sulla sentenza, prima di passare ad alcuni consigli pratici:
- La CGUE non ha definito in termini positivi i criteri per valutare se una piattaforma online svolga attività sufficiente per essere considerata utilizzatrice del segno (e quindi responsabile per l’eventuale violazione del marchio registrato). La ragione di questa scelta, probabilmente, sta nella circostanza che i criteri dettati avrebbero potuto essere applicati (a ben vedere anche contro le diverse società del gruppo Amazon) a macchia di leopardo dai diversi giudici nazionali degli Stati Membri, pregiudicando l’applicazione uniforme del diritto europeo.
- Un’eventuale pronuncia in senso opposto della CGUE avrebbe avuto un impatto dirompente non solo sul Marketplace di Amazon, ma su tutti gli operatori online, perché li avrebbe resi direttamente responsabili delle violazioni di diritti di proprietà intellettuale posti in essere da soggetti terzi.
- Nel caso in cui i prodotti oggetto della sentenza fossero stati venduti attraverso Amazon Retail, non vi sarebbe stato alcun dubbio sulla responsabilità di Amazon: attraverso questo canale, infatti, le vendite sono concluse direttamente tra Amazon e il cliente finale, a differenza di quanto avviene attraverso Amazon Marketplace.
- La Corte non ha valutato se: (i) Amazon potesse essere considerata indirettamente responsabile ai sensi dell’ art. 14, paragrafo 1, della Direttiva UE 2000/31, in quanto «host» che – pur essendo al corrente dell’attività illecita – non l’ha impedita; (ii) ai sensi dell’articolo 11, della Direttiva UE 2004/48, Coty avrebbe potuto agire nei suoi confronti, in quanto intermediario i cui servizi sono utilizzati da terzi per violare un diritto di proprietà intellettuale. Non è quindi da escludere che Amazon possa essere ritenuta (indirettamente) responsabile per le violazioni commesse,anche sul Marketplace: questo aspetto dovrà essere approfondito caso per caso.
Consigli pratici
Cosa può fare il titolare (o licenziatario) di un marchio che trovi su una piattaforma online prodotti a proprio marchio rivenduti da terzi non autorizzati?
- Raccogliere quante più prove possibili della violazione in atto: la dimostrazione della violazione è uno degli aspetti più problematici dei giudizi di aventi ad oggetto la violazione di diritti di proprietà industriale.
- Rivolgersi ad un legale esperto in materia per inviare una diffida al venditore non autorizzato, chiedendo la rimozione dei prodotti dalla piattaforma e il risarcimento dei danni subiti.
- In caso di mancata rimozione dei prodotti dal marketplace, potrà valutare – sempre affidandosi ad un legale – la migliore forma per avanzare le medesime richieste anche in via giudiziale.
- Nonostante alla luce della pronuncia appena vista la piattaforma online (a meno che non svolga un ruolo attivo nella rivendita dei beni) continui a non essere direttamente responsabile, si suggerisce di valutare l’invio della diffida anche alla piattaforma, per aumentare la pressione sul venditore non autorizzato.
- L’invio della diffida anche alla piattaforma online potrà servire anche per sostenere – specialmente in caso di reiterazione della violazione – una sua responsabilità indiretta per omissione nella vigilanza che, come visto al punto 4) del precedente elenco, non è stata esclusa dalla Corte di Giustizia UE.
La grande maggioranza dei contratti stipulati online tra imprese e consumatori viene ormai conclusa mediante la sottoscrizione online del contratto e il richiamo alle condizioni generali di vendita, predisposte unilateralmente dal venditore/fornitore di servizi e consultabili sul sito web. Altrettanto usualmente, tra le condizioni generali di vendita è presente una clausola di scelta della legge applicabile al contratto, solitamente a favore della legge del luogo dove l’impresa ha sede.
La Corte di Giustizia Europea con la pronuncia C‑191/15 (VKI contro Amazon EU, 28 luglio 2016) ha precisato i requisiti di validità di una clausola di scelta di legge inserita nelle condizioni generali di un contratto B2C (“Business to Consumer”) stipulato online. La sentenza ha avuto un impatto molto rilevante nella redazione delle condizioni generali di vendita o servizio, perché la mancanza dei requisiti imposti dalla Corte di Giustizia Europea produce l’invalidità della clausola e la sua inapplicabilità in un’eventuale vertenza. È il caso, quindi, di ripercorrere la decisione della Corte di Giustizia.
Il caso sottopostole riguardava un contratto stipulato proprio con questa modalità: Amazon EU – con sede in Lussemburgo – commercia con i suoi clienti austriaci attraverso il portale amazon.de e nelle condizioni generali di vendita aveva inserito la seguente clausola: «Si applica la legge lussemburghese con esclusione delle disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite in materia di contratti di vendita internazionale di merci».
Su richiesta di un’associazione di consumatori, la Corte Suprema Austriaca ha chiesto alla Corte di Giustizia Europea di verificare se una simile clausola potesse essere considerata abusiva ai sensi dell’art. 3, par. 1, della direttiva 93/13 a tutela dei consumatori nei contratti stipulati con un professionista: “Una clausola contrattuale, che non è stata oggetto di negoziato individuale, si considera abusiva se, malgrado il requisito della buona fede, determina, a danno del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto”.
La Corte ha, in primo luogo, osservato che il diritto europeo consente in linea di principio che un imprenditore inserisca nelle sue condizioni generali una clausola di scelta di legge, anche quando essa non sia stata oggetto di trattativa individuale con il consumatore. A fronte di questa possibilità, il legislatore europeo (art. 6, par. 2, Regolamento Roma I) ha previsto un meccanismo di tutela per il consumatore, garantendogli in ogni caso il diritto a invocare le disposizioni imperative della legge dello Stato in cui egli risiede, indipendentemente dalla legge individuata nella clausola. Il consumatore, quindi, anche se non previsto dalla clausola, potrà utilizzare le disposizioni inderogabili dello Stato nel quale ha la residenza abituale se più favorevoli di quelle previste dalla legge scelta nelle condizioni generali.
La Corte Europea, però, ha anche considerato essenziale che il professionista informi il consumatore del suo diritto a invocare le disposizioni di legge imperative “interne”, per evitare che quest’ultimo – ignorando l’art. 6, par. 2 del Regolamento Roma I e facendo affidamento unicamente a quanto scritto nella clausola – sia dissuaso dall’agire in giudizio nei confronti dell’imprenditore.
Questa situazione, infatti, andrebbe a creare un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto, rendendo la clausola abusiva ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13.
Come dovrà quindi essere formulata una clausola di scelta di legge all’interno delle condizioni generali predisposte per un contratto B2C? La soluzione viene offerta dalla stessa Corte di Giustizia.
La clausola di scelta della legge applicabile dovrà informare il consumatore che egli può beneficiare anche della tutela consumeristica assicuratagli dalle disposizioni imperative della legge dello stato dove abitualmente risiede.
Sarà, al contrario, abusiva qualunque clausola che induca in errore il consumatore, dandogli l’impressione che al contratto si applichi soltanto la legge dello stato dove l’imprenditore/professionista ha sede.
Questa sentenza offre lo spunto per una considerazione più generale: le aziende e i professionisti che operano nel mercato e-commerce, specialmente nel settore B2C, devono prestare particolare attenzione agli sviluppi non solo della normativa interna ed europea, ma anche delle normative e delle interpretazioni giurisprudenziali nei paesi i cui risiedono i potenziali consumatori dei prodotti o servizi venduti, sia che si tratti di vendite sui canali tradizionali, sia online, al fine di evitare di predisporre dei contratti che si rivelino poco efficaci o, ancor peggio, controproducenti.
Tutte le considerazioni finora svolte non riguardano la competenza giurisdizionale e l’eventuale inserimento nel contratto di una clausola di scelta del foro competente, che nei contratti B2C è generalmente sconsigliabile. In ambito europeo, infatti, il Regolamento Bruxelles I bis accorda al consumatore una tutela molto forte, che gli dà quasi sempre la possibilità di proporre l’azione giudiziale nel luogo dove ha la sua residenza abituale (cd. Foro del consumatore), obbligando il professionista – indipendentemente da clausole con diverso contenuto – a fare lo stesso.
In questo post focalizziamo l’attenzione sull’approvazione online delle clausole vessatorie – spesso contenute nelle condizioni generali di vendita o di servizio – alla luce della legislazione italiana, al fine di verificare se sia valida la prassi di richiedere l’adesione del consumatore/cliente al contratto mediante point and click.
Le clausole vessatorie sono previste dall’art. 1341 del codice civile, che ne fornisce un elenco: “le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l’esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell’altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell’autorità giudiziaria”. Lo stesso articolo, per la loro validità, richiede una specifica approvazione per iscritto, in mancanza della quale le clausole non hanno effetto.
Nel commercio elettronico la modalità tipica di conclusione dei contratti è quella del point and click, che consiste nello spuntare un box come approvazione delle condizioni contrattuali. Il Codice dell’amministrazione digitale (D.lgs. 82/2005, come modificato in ultimo dalla L. 147/2013), all’art. 21 comma 1, la equipara a una mera espressione della volontà contrattuale, sufficiente per concludere validamente un contratto, ma non sufficiente per integrare il requisito della “specifica approvazione per iscritto”, richiesto per le clausole vessatorie.
Al contrario, infatti, l’art. 21 comma 2 della stessa legge prevede che solo la firma digitale sia equiparata alla scrittura privata, e quindi possa costituire a tutti gli effetti una “approvazione per iscritto“.
Appare chiaro, dunque, che si possono sottoscrivere online delle clausole vessatorie unicamente mediante l’apposizione di una firma digitale. La dottrina italiana è concorde con questa interpretazione, mentre le pronunce si contano sulle dita di una mano: la più recente è del Tribunale di Catanzaro (30 aprile 2012) e si è espressa in questo senso, stabilendo che “con riguardo alle clausole vessatorie on line, l’opinione dottrinale prevalente – alla quale il Tribunale aderisce – ritiene che non sia sufficiente la sottoscrizione del testo contrattuale, ma sia necessaria la specifica sottoscrizione delle singole clausole, che deve essere assolta con la firma digitale. Dunque, nei contratti telematici a forma libera il contratto si perfeziona mediante il tasto negoziale virtuale, ma le clausole vessatorie saranno efficaci e vincolanti solo se specificamente approvate con la firma digitale”.
Alcuni si sono chiesti se il meccanismo di iscrizione/username/password (di cui ormai quasi tutti i siti di e-commerce sono dotati) possa essere equiparato alla firma digitale, ma pare si debba dare una risposta negativa al quesito. La Guida alla Firma Digitale del CNIPA dell’aprile 2009, infatti, lo esclude indirettamente quando afferma che “la firma elettronica (generica) può essere realizzata con qualsiasi strumento (password, PIN, digitalizzazione della firma autografa, tecniche biometriche etc.) in grado di conferire un certo livello di autenticazione a dati elettronici”, facendo rientrare il meccanismo di username/password tra le firme elettroniche generiche e non tra le firme digitali.
Quante sono le firme digitali in Italia? Se fino a pochi anni fa era uno strumento riservato unicamente ad alcune tipologie di professionisti, negli ultimi anni è diventata un dispositivo sempre più diffuso, tant’è che l’Agenzia per l’Italia Digitale ha quantificato in più di 20 milioni i certificati qualificati di firma digitale attivi in Italia. Il dato è in costante e notevole crescita: basti pensare che dal 2014 ad oggi le firme digitali sono quadruplicate.
In conclusione:
- la sottoscrizione di un contratto e delle condizioni generali può avvenire mediante un semplice point and click;
- al contrario, per la validità delle clausole vessatorie è richiesta la specifica approvazione con firma digitale o firma cartacea.
In attesa di un intervento legislativo che ponga rimedio a questa situazione, è necessario prestare particolare attenzione nella redazione dei contratti che dovranno essere approvati online: un soggetto che vende beni o fornisce servizi online e vuole inserire nel suo contratto delle clausole vessatorie dovrà predisporre un form che consenta al cliente di scegliere se concludere il contratto integralmente online (con firma digitale) o se stamparne una copia, sottoscriverla e inviarla in formato cartaceo.
Ciò premesso, data la continua evoluzione della materia e la complessità della stessa, è consigliabile affidarsi a un consulente esperto nella redazione delle condizioni generali di vendita o di servizio, per trovare il giusto equilibrio tra le necessità contrattuali, gli obblighi normativi ed evitare di ritrovarsi con un contratto poco efficace a causa della nullità di alcune clausole.
Geoblocking is a discriminatory practice preventing customers (mainly on-line customers) from accessing and/or purchasing products or services from a website located in another member State, because of the nationality of the customer or his place of residence or establishment.
The EU Regulation no. 2018/302 of 28 February 2018 on addressing unjustified geoblocking and other forms of discrimination based on customers’ nationality, place of residence or place of establishment within the internal market will enter into force on 2 December 2018.
The current situation
The EU Commission carried out a “mystery shopping” survey on over 10 000 e-commerce websites in the EU. The geoblocking figures are quite high! 63% of the websites do not let shoppers to buy from another EU country (even 86% for electric household appliances and 79% for electronics and computer hardware).
The survey shows also that 92% of on-line retailers require customers to register on their website and to provide them with e-mail address, physical address and telephone number. The registration is denied most of the time because of a foreign delivery address for 27% of the websites. Almost half of the websites give no information about the place of delivery while shopping on the website although this information on delivery restrictions has to be provided in due time during the shopping process. At the end, according to this EC survey, only 37% of the websites truly allow e-shoppers to freely buy on-line from another EU country (without restriction as regards place of establishment, place of delivery and mean of payment).
On the other side, only 50% of European customers buy products from on-line shops based in another EU member State while the value and the volume of e-commerce, globally speaking increase thoroughly year after year, but only on a domestic scope not throughout Europe.
On 23 June 2017, the European Council asked for a real implementation of the Digital Single Market strategy in all its elements including cross border partial delivery, consumer protection and prohibition of undue geoblocking.
The lack of the current legal frameworks
The service directive (n°2006/123/CE) and article 101 of the TFUE address already the discrimination practices based on nationality or place or residence or establishment.
According to article 20 (2) of the service directive, the EU member States must ensure that professionals do not treat customers differently based on their place of residence or establishment or nationality (unless objective exception). On the other side, EU competition law on vertical restraints (article 101 TFUE and the block exemption regulation and its guidelines) considers restrictions on passive sales as hard core restrictions violating EU competition rules. However, both set of rules (service directive and competition law framework) appear not to be fully effective in practice.
With this respect, the recent report of the European commission about the competition enquiry in the e-commerce sector shows, among others, that geoblocking was used at a large scale within the European e-commerce sector.
The aim of the geoblocking regulation
The goal of the geoblocking regulation is to prevent professionals from implementing direct or indirect discrimination based on the nationality, the place of residence or the place of establishment of their customers when dealing with cross border e-commerce transactions.
The scope of the geoblocking regulations
The new Regulation will only apply to online sales between businesses and end-user consumers or businesses.
The new Regulation will apply to websites operated within the European Union or to websites operated outside the European Union but proposing goods or services to customers established throughout in the European Union.
What are the new rules of management of an e-commerce website?
As regards the access to the website
Under the Regulation, a business may neither block nor restrict, through the use of technological measures, access to their online interfaces for reasons related to nationality, place of residence or place of establishment of an internet user. However, businesses are authorized to redirect customers to a different website than the one they were trying to access provided the customer expressly agrees thereto and can still easily visit the website version they originally tried to access.
As regards the terms and conditions of sales of the website
The Regulation forbids businesses from applying different general conditions of access to goods or services according to a customer’s nationality or place of residence or place of establishment (as identified by their IP address in particular) in the following three cases:
- where the goods sold by the business are delivered in a different member state to which the business offers delivery (or where the goods are collected at a location jointly agreed upon by the business and the customer);
- where the business offers electronically supplied services such as cloud, data storage, hosting services etc. (but not services offering access to copyright-protected content such as streaming or online-gaming services);
- where the business supplies services received by the customer in a country in which the business also operates (such as car rental and hotel accommodation services or ticketing services for sporting or cultural events).
As regards the means of payment on the website
The Regulation forbids businesses from applying different conditions for payment transactions to accepted means of payment for reasons related to a customer’s nationality, place of residence or place of establishment, or to the location of the payment account or the place of establishment of the payment service provider (provided that authentication requirements are fulfilled and that payment transactions are made in a currency accepted by the business).
What are the impacts of this regulation on e-retailers?
Although formally excluded from the scope of the Regulation, relations between suppliers and distributors or wholesalers will still be impacted by it since provisions of agreements between businesses under which distributors undertake not to make passive sales (e.g., by blocking or restricting access to a website) for reasons related to a customer’s nationality, place of residence or place of establishment “shall be automatically void”.
The geoblocking regulation therefore impacts distributors twofold: first, directly in their relations with customers (end-user consumers or user-businesses), and second, indirectly in regard to their obligations under the exclusive distribution agreement.
The geoblocking regulation shall have to be coordinated with the existing competition law framework, especially the guidelines on vertical restraints which set up specific rules applying to on-line sales. On-line sales are likened to passive sales. The guidelines mention four examples of practices aiming to indirectly guarantee territorial protection which are prohibited when supplier and exclusive distributor agree:
- that the exclusive distributor shall prevent customers in another territory from visiting their website or shall automatically refer them to the supplier’s or other distributors’ websites,
- that the exclusive distributor shall terminate an online sale if the purchaser’s credit card data show that the purchaser is not from the exclusive distributor’s exclusive territory,
- to limit the share of sales made by the exclusive distributor through the internet (but the contract may provide for minimum offline targets in absolute terms and for online sales to remain coherent compared to offline sales).
- that the exclusive distributor shall pay a higher price for goods intended for sale on the internet than for goods intended for sale offline.
Manufacturers will have to decide whether they adopt a unique European gateway website or multiple local commercial offers, it being known that price differentiation is still possible per category of clients.
Indeed, the new Regulation does not oblige the e-retailers to harmonize their price policies, they must only allow EU consumers to access freely and easily to any version of their website. Likewise, this Regulation does not oblige e-retailers to ship products all over Europe, but just allow EU consumers to purchase goods from whichever website they want and to arrange the shipment themselves, if need be.
Finally on a more contractual level, it is not very clear yet how the new geoblocking rules could impact directly or indirectly the conflict of law rules applicable to consumer contracts, as per the Rome I regulation especially when the consumer will be allowed to handover the product purchased on a foreign website in the country of this website (which imply no specific delivery in the country where the consumer is established).
Therefore B2C general terms and conditions of websites would need to be reviewed and adapted on both marketing and legal sides.
Secondo l’indagine settoriale dell’Unione Europea sul commercio elettronico, più del 50% dei market online e il 36% dei rivenditori inoltra i propri prezzi a motori di ricerca dei prezzi come ad esempio Idealo.it, trovaprezzi.it o kelkoo.it. Il 10% dei rivenditori, per contro, sottostà a divieti di utilizzo di motori di ricerca dei prezzi (cfr. Relazione finale, pag. 11).
Tuttavia recentemente la Corte Federale Tedesca ha dichiarato illegittima l’imposizione di un divieto di utilizzo di motore di ricerca dei prezzi. Nel caso di specie, Asics proibiva generalmente ai rivenditori di utilizzare motori di ricerca dei prezzi per il commercio online con una clausola che prevedeva:
“Oltre a ciò, il rivenditore autorizzato … non può … supportare la funzionalità di motori di ricerca dei prezzi, fornendo l’interfaccia applicativa specifica (“API”) a tali strumenti di comparazione”.
Oltre a ciò, il contratto conteneva un esteso divieto di effettuare pubblicità su piattaforme di terze parti. Asics proibiva cioè ai rivenditori di consentire che terzi potessero utilizzare il marchio ASICS in qualsiasi forma sulla propria pagina internet, anche se al solo fine di indirizzare i clienti verso la pagina internet dei rivenditori autorizzati ASICS.
Il contratto di distribuzione di Asics è stato sottoposto dapprima a un’investigazione nell’ambito di un programma pilota da parte dell’Ufficio Federale dei Cartelli (un altro programma pilota era stato iniziato contro Adidas in quanto molti rivenditori di articoli sportivi si erano lamentati delle imposizioni, per quanto riguarda la distribuzione internet, formulate da parte di produttori di articoli sportivi). Nel 2015 l’Ufficio Federale dei Cartelli (“Bundeskartellamt”) riteneva che il divieto di utilizzare motori ricerca dei prezzi, così come imposto da Asics, fosse anticoncorrenziale, in quanto violerebbe l’art. 101 co. 1 TFUE e il § 1 della Legge tedesca sulle limitazioni della concorrenza. Infatti, il divieto mirerebbe principalmente a controllare il fenomeno della concorrenza tra prezzi, limitando la stessa a spese del consumatore (cfr. Ordinanza del 26.08.2016, n. fasc. B2-98/11, punto 403 e ss.). Tale decisione veniva confermata in prima battuta dalla Corte d’Appello di Düsseldorf (ordinanza del 05.04.2017, n. fasc. VI-Kart 13/15 (V) – vedi l’articolo su Legalmondo qui).
Ora la decisione è stata ribadita anche dalla Corte Federale Tedesca (ordinanza del 12.12.2017, n. fasc. KVZ 41/17). La decisione del caso Asics è particolarmente degna di nota, in quanto rappresenta la prima decisione di un tribunale tedesco successivamente alla sentenza Coty della Corte di Giustizia UE sui divieti di distribuire su piattaforme internet (vedi qui l’articolo Legalmondo). Essa costituisce quindi una prima indicazione su come i tribunali tratteranno in futuro le restrizioni alle rivendite su internet.
Così, la Corte Federale Tedesca sostiene che la previsione di un divieto generale di utilizzare motori di ricerca dei prezzi limiti “quantomeno” la vendita passiva al consumatore finale (cfr. punti 23, 25), e che questo anzi sarebbe proprio lo scopo del divieto di utilizzare motori di ricerca dei prezzi. Secondo la Corte, dall’ammissibilità della previsione di divieto di rivendere su piattaforme internet di terzi (come affermato nella sentenza Coty, vedi qui) non discenderebbe per ciò stesso l’ammissibilità di divieti generali di usare motori di ricerca dei prezzi (cfr. punti 28 e ss.). In particolare, sarebbe “l’uso combinato di limitazioni” – ossia del divieto di usare motori di ricerca dei prezzi e di effettuare pubblicità su piattaforme terze – a fare la differenza. Con ciò eventuali consumatori interessati non godrebbero più “in modo effettivo” di un accesso all’offerta internet del rivenditore (punto 30), sebbene la Corte non chiarisca cosa sia sufficiente e/o necessario affinché un tale accesso sia assicurato “in modo effettivo”.
Conclusioni pratiche
- A livello comunitario, la Corte di Giustizia UE e la Commissione Europea non hanno preso posizione sull’efficacia o inefficacia di divieti generali di usare motori di ricerca dei prezzi. Nel Regno Unito, tuttavia, la Competition and Markets Authority ha un’opinione analoga alla prassi dell’amministrazione e giurisprudenza tedesca (“BMW cambia politica sui siti di comparazione dei prezzi di autovetture, seguendo la decisione CMA”).
- Nella pratica dovrebbe valere, pertanto, la seguente differenziazione, già prefigurata dalla Corte d’Appello di Düsseldorf (caso Asics) e dalla Corte d’Appello di Francoforte (caso Deuter), di cui alla decisione della Corte Federale Tedesca:
- Divieti generali di usare motori di ricerca dei prezzi sono da considerare, ai sensi della Corte Federale Tedesca, limitativi della concorrenza e perciò nulli – sebbene possano essere, viceversa, efficaci, qualora non li si combini con un ampio divieto di pubblicità, al fine di assicurare l’ampio accesso alla pagine internet del rivenditore da parte di consumatori interessati all’acquisto.
- Divieti individuali di usare motori di ricerca dei prezzi, ulteriori misure più morbide nonché indicazioni sull’uso dei portali di comparazione di prezzi sono, viceversa, legittimi, ad esempio con riguardo alla riproduzione di immagini del prodotto o a descrizioni o al settore di cui il prodotto fa parte (così come, ad esempio, il requisito che il commerciante possa offrire soltanto prodotti nuovi).
Per ulteriori dettagli sul punto si veda l’articolo in lingua tedesca Rohrßen, Internetvertrieb: „Nicht Ideal(o)“ – Kombination aus Preissuchmaschinen-Verbot und Logo-Klausel, in: ZVertriebsR 2018, pag. 118 ss.
- Inoltre, i produttori possono vietare, nell’ambito di una rete di distribuzione esclusiva, la pubblicità attiva online rivolta a consumatori, nella misura in cui il produttore si riservi tale facoltà o la conferisca a un altro distributore e specifichi le lingue utilizzate. In linea di massima, tutti i criteri qualitativi potenzialmente immaginabili sono permessi, purché gli stessi siano equivalenti ai criteri adottati nella rivendita offline, sulla base del principio di equivalenza (in quanto “La Commissione considera pertanto come una restrizione fondamentale qualsiasi obbligo che impedisce ai rivenditori designati l’utilizzo di Internet per raggiungere clienti più numerosi e differenziati imponendo criteri per le vendite on-line che non sono nel complesso equivalenti a quelli imposti presso un punto vendita «non virtuale», Orientamenti sulle restrizioni verticali, punto 56).
Per ulteriori informazioni si vedano in lingua tedesca:
- quadro generale sullo stato attuale della prassi, comprensivo di modelli di clausole: Rohrßen, Vertriebsvorgaben im E-Commerce 2018: Praxisüberblick und Folgen des „Coty“-Urteils des EuGH, in: GRUR-Prax 2018, pag. 39-41 e
- In particolare sui divieto di piattaforme e sulla possibile redazione di contratti di distribuzione: Rohrßen, Internetvertrieb von Markenartikeln: Zulässigkeit von Plattformverboten nach dem EuGH-Urteil Coty – Auswirkungen auf Fachhändler- bzw. Selektiv-, Exklusiv-, Franchise- und offene Vertriebsverträge –, in: DB 2018. 300-306.
- Sull’ammissibilità dell’utilizzo di marchi e simboli d’impresa all’interno di una funzione di ricerca posta in una piattaforma di vendita su internet, si veda il Comunicato stampa della Corte Federale Tedesca sulle due recentissime decisioni del 15.02.2018 (n. fasc. I ZR 138/16, caso “Ortlieb” e n. fasc. I ZR 201/16 (caso „gofit“).
Dopo una lunga attesa dei fornitori di prodotti di marca, dei distributori al dettaglio di negozi fisici, dei rivenditori via internet, incluse piattaforme come Amazon, eBay, Zalando, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE) ha appena deciso (6 dicembre 2017) – nella decisione già ribattezzata di “San Niccolò” – che i fornitori di beni di lusso possono legittimamente proibire vendite tramite piattaforme di terze parti.
In un precedente post di Legalmondo (“the Coty Case”, in lingua inglese) avevamo analizzato la vertenza appena decisa dai giudici europei. Secondo la CGUE, tale divieto di usare piattaforme non costituisce necessariamente una restrizione illegittima della concorrenza ai sensi dell’articolo 101 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (“TFUE”): la Corte ha confermato il fatto che i sistemi di distribuzione selettiva per beni di lusso, volti primariamente a preservare l’immagine di lusso dei prodotti, possono essere ritenuti compatibili con le limitazioni comunitarie in tema di accordi verticali.
Più specificamente, la Corte ha deciso che le limitazioni alla rivendita dei beni attraverso piattaforme online sono legittime perché il diritto europeo permette la restrizione alle vendite online grazie a
“una clausola contrattuale, come quella di cui trattasi, che vieta ai distributori autorizzati di un sistema di distribuzione selettiva di prodotti di lusso finalizzato, primariamente, a salvaguardare l’immagine di lusso di tali prodotti, di servirsi in maniera riconoscibile di piattaforme terze per la vendita a mezzo Internet dei prodotti interessati, qualora siano rispettate le seguenti condizioni: (i) tale clausola deve essere diretta a salvaguardare l’immagine di lusso dei prodotti interessati, (ii) deve essere stabilita indistintamente e applicata in modo non discriminatorio e (iii) deve essere proporzionata rispetto all’obiettivo perseguito. Spetterà all’Oberlandesgericht verificare se ciò avvenga nel caso di specie.”
(cfr. la rassegna stampa della CGUE No. 132/2017 e il testo completo della decisone).
Spetta ora alla Corte d’Appello di Francoforte applicare tali requisiti al caso Coty.
La storia del caso Coty è estremamente interessante: la filiale tedesca del fornitore di profumi di lusso Coty, la Coty Germany GmbH (“Coty”) ha creato una rete di distribuzione selettiva per la quale i suoi distributori possono effettuare vendite via internet, ma è loro proibito di vendere tramite piattaforme di terze parti, le quali appaiano tali anche dall’esterno, come ad esempio Amazon, eBay, Zalando etc. La corte di primo grado aveva deciso che l’imposizione di tale divieto di vendere tramite piattaforme di terze parti costituisse un’illegittima restrizione della concorrenza. La Corte di secondo grado, invece, non aveva ravvisato una risposta altrettanto chiara e aveva chiesto alla Corte di Giustizia Europea di pronunciarsi sull’interpretazione della normativa europea antitrust e, più specificamente, dell’art. 101 TFUE e dell’art. 4 lett. b e c del regolamento generale di esenzione per categoria per gli accordi verticali o “VBER” (decisione del 19.04.2016, per dettagli, si veda il post precedente “eCommerce: restrizioni per i distributori in Germania”). Il 30 marzo 2017 ha avuto luogo l’udienza dinnanzi alla CGUE. In tale sede Coty ha difeso il proprio divieto di vendere su piattaforme terze, sostenendo che lo stesso è volto a proteggere l’immagine di lusso di marchi come Marc Jacobs, Calvin Klein o Chloé. Il distributore Parfümerie Akzente GmbH, viceversa, sosteneva che piattaforme conosciute come Amazon e eBay già vendessero prodotti di marca, (ad es: L’Oréal) e di conseguenza non v’era motivo, per Coty, di proibire la rivendita tramite tali piattaforme. Inoltre, ha sostenuto Parfümerie Akzente, le piattaforme online sono importanti per le piccole e le medie imprese. Possibili indicazioni su come la Corte avrebbe potuto decidere sono apparse il 26 luglio 2017, allorché l’Avvocato Generale ha fornito le proprie conclusioni, concludendo che il divieto di usare piattaforme fosse ammissibile, purché “tale clausola contrattuale sia condizionata dalla natura del prodotto, se essa sia stabilita in modo uniforme e applicata indifferentemente e se essa non vada oltre il necessario” (paragrafo 122 delle conclusioni dell’Avvocato Generale; vedi il post precedente “Distribuzione online – Divieti di vendite su piattaforme online nella distribuzione selettiva (il caso Coty perdura)”).
Conclusioni pratiche
- Questa sentenza del 6 dicembre 2017 è molto importante per tutti i fornitori di prodotti di marca, per distributori al dettaglio in negozi fisici, per i rivenditori via internet e per i fornitori di piattaforme online, in quanto chiarisce che i fornitori di prodotti di marca possono vietare le vendite tramite piattaforme di terze parti (Amazon, eBay, Zalando & Co.) al fine di assicurare il medesimo livello di qualità della distribuzione su tutti i canali di distribuzione, sia offline che online.
- Un piccolo passo indietro: la Corte distrettuale di Amsterdam già il 4 ottobre 2017 aveva deciso che il divieto imposto da Nike ai propri distributori selettivi di usare piattaforme online costituiva un criterio di distribuzione legittimo al fine di salvaguardare l’immagine del marchio di lusso Nike (caso Nike European Operations Netherlands B.V. contro il rivenditore sito in Italia, Action Sport Soc. Coop, A.R.L., fasc. n. C/13/615474 / HA ZA 16-959).
- Il divieto generale di usare strumenti di comparazione di prezzi, così come stipulato dal fornitore di articoli sportivi Asics nel proprio “Distribution System 1.0“, dovrebbe invece essere anticoncorrenziale – ciò secondo il Bundeskartellamt e come confermato dalla Corte d’Appello di Düsseldorf il 5 aprile 2017. L’ultima parola, tuttavia, non è stata ancora detta – vedi il post “Distribuzione online – Nullo il divieto di strumenti di comparazione di prezzi?”. Sarà interessante vedere come la conclusione del caso Coty influenzerà tali strumenti di comparazione di prezzi.
- Per ulteriori evoluzioni della distribuzione online, si veda la Relazione finale sull’indagine conoscitiva sull’E-commerce della Commissione UE e i dettagli nel Documento di lavoro, „Relazione finale sull’indagine conoscitiva sul settore E-commerce“.
- Per dettagli sulle reti di distribuzione e sulla distribuzione online, consulta i miei articoli:
- “Internetvertrieb in der EU 2018 ff. – Online-Vertriebsvorgaben von Asics über BMW bis Coty”, in: Zeitschrift für Vertriebsrecht2017, 274-281; e
- „Plattformverbote im Selektivvertrieb – der EuGH-Vorlagebeschluss des OLG Frankfurt vom 19.4.2016“, in: Zeitschrift für Vertriebsrecht 2016,278–283.
Il caso Coty è estremamente rilevante per la distribuzione in Europa perché più del 70% degli oggetti di lusso del mondo sono venduti qui, e molti di essi vengono venduti online. Per maggiori implicazioni sulle reti di distribuzione esistenti e future e sui rispettivi accordi, restate in contatto, continueremo ad aggiornarvi su Legalmondo!
In this post we will briefly outline some legal aspects related to e-commerce in Iran, starting from the definition of the average Iranian user and main characteristics and advantages of e-commerce in the Islamic Republic, which is attracting several foreign investors.
We will then analyze the requirements for the issuance of online business licenses in Iran, which is mandatory in order to open an e-shop. Finally we will take a look at some successful examples of online business in Iran.
The average Iranian user
Some statistics regarding Iranian users active in the virtual space are useful for understanding the size of the Iranian market, and why it is attracting several investors.
According to the “Internet Data and Statistics”, Iran is the thirteenth country for number of internet users, as 57 million of Iranian (on 83 million of Iran’s population) have access to internet (approximately the 68% of the population), but Government sources believe these numbers are underestimated.
What matters for the purpose of this analysis, however, is that approximatively the 58% of the internet users search on the Internet is about information on goods and services and that – until the end of Azar 1394 (December 2015) – the average internet users are male (58%) and young (47% between 20 and 29 years old).
In addition, the 42% of the Iranian internet users are involved in electronic commerce and the 13% use the e-banking services.
Online Business Licenses in Iran
Whether carried out in the traditional way or electronically, all the businesses need a business-license to operate on the Iranian market. The most important law governing is the Union System Act 1971, amended in 1980, 2003 and in 2013, which provides that the business license is issued by the competent union or legal authority.
E-commerce is no exception, therefore all those who intend to sell goods or provide services using the virtual space must acquire a business license.
On February 19th, 2017 the Iranian Government issued an Executive Regulation in regard to the Issuance of License and Supervision on Businesses in Virtual Space and Network Marketing, dividing the activities in virtual space into two categories:
- Virtual Business;
- Network Marketing.
According to Paragraph 1 in Article 1, Virtual Business is a business established by any natural or legal person in order to provide products (goods or services) directly or indirectly on a wholesale or retail basis, to wholesalers, retailers and consumers through telecommunication means such as websites and digital software (applications).
According to Paragraph 2 of Article 1, Network Marketing is a method for selling products based on which the Network Marketing company uses its website to organize the sellers in order to sell their products directly to consumers in a place far from the regular business location. Through this method, each seller can introduce another marketer as it subset and create a multi-product sales group in order to increase sales.
The competent authority for issuance of licenses in this regard is the National Union. Therefore, any person who intends to acquire a license in order to have its activities carried out online, must apply on the website of Center for Development of Electronic Commerce (an organ of the Ministry of Industry, Mine and Commerce, hereinafter: “CDEC” – www.enamad.ir) in order to acquire the Reliance Symbol, which is a symbol necessary to certify the identity and competence of online activities.
Requirements for the Online Business License
Article 3 of the Executive Regulation on Issuance of License and Supervision on Businesses in Virtual Space and Network Marketing, which governs the Issuance of Online Business Licenses in Iran, provides that business licenses shall be issued according to the following procedure:
- Establishment of the virtual business conforming to the checklists provided by the CDEC.
- Registration of application in E-Namad website (then the CDEC automatically submits the application to the unions’ website).
- Upload of the required documents, which we will list below.
- Issuance and submission of the license (after verifying the uploaded documents and the original copies thereof) to the applicant within 15 days and submission of the license information to E-Namad website.
- Grant of Electronic Reliance Symbol concurrent with issuance of the license.
Furthermore, the said Regulation specifies the required documents for issuance of business license, as follows:
- Office or legal domicile address of the applicant;
- Negative criminal record from the Police;
- Certificate of the relevant Tax Organization regarding tax compliance;
- Certificate for attendance in educational courses of commerce and business;
- Confirmation of specialized features regarding virtual business issued by the CDED;
- Photocopy of ID-card/Company-Registration number, plus passport/work-permit for foreigners;
- Photocopy of Military Service Termination Card or Permanent or Medical Exemption Card for men under 50 or a Student Certificate.
In addition to those, the Regulation provides some other documents for particular sectors, so it is advisable to contact an Iranian expert in the matter to verify the compliance with all applicable regulations. For instance, the Cultural Heritage, Handicrafts and Tourism Organization of Iran has set out some specific criteria for travel and tourism activities in the virtual space, so travel agency services, accommodation centers, private entities and other tourism services must follow a special procedure to render their services on virtual space.
Successful Examples of Iranian Start-ups
In order to become familiar with this sector, hereinafter we would like to report some inspirational examples of investments.
- Snapp
Snapp is an Iranian ride hailing company which renders its services online. The Snapp application automatically connects the users to the nearest driver and shows the driver the user’s location. Afterwards, the nearest ready driver will pick up the users from their location, and Snapp calculates the price beforehand. This price is normally lower than the Taxi Agency Unions prices and can be received either in cash or via online payment or credit card.
- Digikala
Digikala is the name of one of the biggest e-marketplaces in Iran. Cellphones, laptops and computers, digital cameras, office appliances, automobiles, watches, home appliances, instruments, jewelry, toys, clothes and books are some of the items sold on this website. One of the features of this website is the detailed and comprehensive reviews of different types of digital goods which can be a reliable source for purchasers.
- Pintapin
Pintapin is a comprehensive tool for rendering travel services online. Accommodation services are listed in Pintapin and users can book online their desired location. It is also possible to submit the information regarding your destination, duration of stay and number of companions in order to receive suitable suggestions from Pintapin.
- Bamilo
Bamilo is probably the most important Marketplace businesses in Iran. It started its activity in 2014 and is now among the most viewed websites in Iran. Based on the Amazon-model, the online store is considered as the main Iranian middleman between suppliers and consumers.
- Eskano
Eskano is a smart system for searching real estate in Iran which is performed under international standards. With its huge database of transferable real estates divided between several Iranian cities, Eskano facilitates the sale and lease process, also with the possibility of setting up appointments directly through the website.
The author of this post is Mohammad Rahmani.